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Sent. C. Cass. civ. 19/11/1992, n. 12381

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1. Appalti oo.pp. - Collaudo - Ritardo - Responsabilità della P.A. e suo obbligo di risarcimento danni. 2. Appalti oo.pp. - Collaudo - Ritardo - Ininfluenza rispetto alle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa 3. Appalti oo.pp. - Appalto comunale - Pagamenti - Mancati o ritardati - Legittimazione passiva del Comune - Sussistenza (Mdr). 4. Appalti - Pagamenti - Ritardo - Debito di valuta - Maggior danno ex art. 1224 C.c. - Presunzione per la natura imprenditoriale del creditore - Esclusione - Necessità di indicazioni concrete (Mdr)

1. In tema di appalto di opere pubbliche, è configurabile la responsabilità della Pubblica amministrazione, a norma dell'art. 1218 C.c., per non aver proceduto alla verifica dell'opera ed al collaudo nel termine fissato dal capitolato, restando a carico dell'Amministrazione committente, al fine di escludere la propria responsabilità per tale inosservanza, di dedurre e provare eventuali ragioni giustificativi; pertanto, ove il suddetto ritardo - diverso da quello rientrante nella fattispecie degli art. 35 e 36 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 - sia addebitabile all'Amministrazione, compete all'appaltatore il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie.

2. Il colpevole ritardo della Pubblica amministrazione nel provvedere al collaudo di un'opera pubblica è irrilevante rispetto alle somme contestate e riconosciute all'appaltatore in sede amministrativa, atteso che gli interessi al tasso legale che la legge attribuisce su tali somme (art. 36 D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, ultimo comma) decorrono non dalla data di collaudo, ma dal verificarsi di una situazione del tutto diversa (decorso di 30 giorni dalla registrazione alla Corte dei conti del decreto emesso in esecuzione dell'atto con cui sono state risolte le controversie).

3. Nell'appalto comunale di un'opera pubblica (scuola) finanziata dallo Stato sussiste la responsabilità diretta (legittimazione passiva) del Comune per mancati o ritardati pagamenti - pur limitandosi questo alla semplice erogazione dei fondi - quale espressione di delegazione amministrativa intersoggettiva.

4. Per i crediti pecuniari (o di valuta) la qualità di imprenditore rivestita dal creditore, non è sufficiente ai fini dell'affermazione del diritto al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 C.c., comma 2, e ciò in quanto l'esistenza e l'ammontare del danno predetto sono desumibili facendo riferimento o al risultato medio dell'attività in un certo periodo o al costo del denaro, per cui occorre accertare, oltre alla qualità imprenditoriale, la sussistenza degli elementi necessari a stabilire la redditività del denaro investito nell'impresa ovvero le condizioni atte a fare presumere, secondo la normale gestione finanziaria di quell'impresa, il ricorso al mercato del credito.

1. Ved. Cass. 2 marzo 1988 n. 2203 R (gli artt. 35 e 36 del capitolato generale oo.pp. si riferiscono esclusivamente al pagamento dell'acconto e del saldo del prezzo contrattuale e non sono analogicamente applicabili ad altre diverse ipotesi di ritardi nei pagamenti o inadempimenti, per i quali è dovuto il risarcimento nelle forme ordinarie ); ved. anche Cass. 9 giugno 1987 n. 5019; Cass. 27 luglio 1982 n. 4330; Cass. 25 maggio 1982 n. 3172, secondo le quali può sussistere responsabilità della P.A. ex art. 1218 C.c. per non avere eseguito il collaudo nel termine contrattuale; Cass. 19 marzo 1991 n. 2933 R (gli artt. 35 e 36 del D.P.R. 1962 n. 1063 disciplinando in maniera nuova i presupposti, la decorrenza e la misura degli interessi spettanti all'appaltatore per il ritardo nella corresponsione degli acconti revisione prezzi a saldo revisionale non fanno più alcun cenno al decorso dell'anno dall'approvazione degli atti del collaudo come il precedente art. 2 L. 1950 n. 329). Sul ritardato pagamento della revisione prezzi ved. anche Cass. 3 novembre 1988 n. 5925 R e Cass. 24 febbraio 1988 n. 1963 R

4. Ved. Cass. 23 maggio 1989 n. 2472; Cass. 16 novembre 1988 n. 6201 R; Cass. 2 luglio 1988 n. 4406,; Cass. 4 novembre 1987 n. 8087 R


Art. 1218 del Codice civile; artt. 35-36 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063; L. 21 dicembre 1974 n. 700; art. 1224 del Codice civile.

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