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Sent.C. Stato 31/10/1992, n. 1118

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1. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - Condizioni. 2. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - Differenza da asta pubblica e licitazione privata - Progetto di massima offerto dall'Amministrazione. 3. Appalti oo.pp. - Valutazione offerte - Discrezionalità dell'Amministrazione - Parametri di valutazione. 4. Appalti oo.pp. - Appalto concorso - Aggiudicazione - Motivazione - Riferimento ai parametri di valutazione.
1. In base all'art. 91 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, l'appalto-concorso deve ritenersi una forma di gara utilizzata quando l'amministrazione ha necessità di avvalersi di imprese particolarmente idonee a predisporre progetti di opere, caratterizzate da obiettiva complessità tecnica, che richiedano profonda competenza ed abilità costruttiva ed inventiva. 2. A differenza della licitazione privata e dell'asta pubblica in cui la prestazione richiesta è determinata e perfetta in ogni elemento, nell'appalto-concorso l'amministrazione si limita a fornire un progetto di massima, con l'onere delle imprese di determinare il prezzo dei lavori e di deferire il progetto tecnico particolareggiato delle opere a completamento ed integrazione dello schema operativo generale. 3. E' ius receptum che l'amministrazione detiene un ampio potere discrezionale nella valutazione delle offerte, in riferimento ai parametri tecnici, economici e della rispondenza del progetto alle finalità da attuare. 4. La valutazione delle offerte deve essere svolta considerando i parametri di riferimento tecnici ed economici, unicamente all'idoneità del progetto da realizzare il fine pubblico; pertanto il provvedimento di aggiudicazione di un appalto-concorso è da motivare espressamente con specifico riguardo ai criteri tecnici ed economici alla base della procedura del contratto ad evidenza pubblica.

1. Ved. Csi 7 gennaio 1987 n. 1[R=WCSI7GE871], C. Stato VI 10 novembre 1981 n. 666[R=WCS10N81666] e 14 dicembre 1979 n. 886.[R=WCS14D79886] 2. Ved. C. Stato IV 3 marzo 1961 n. 157.[R=WCS3M61157] 3. Ved. C. Stato V 26 ottobre 1987 n. 656[R=WCS26O87656] e 25 marzo 1983 n. 115.[R=W25M83115] 4. Ved. C. Stato V 31 luglio 1979 n. 542[R=WCS31L79542], 8 giugno 1971 n. 473[R=WCS8G71473], VI 2 marzo 1983 n. 112[R=WCS2M83112] e V 15 febbraio 1977 n. 124.[R=WCS15F77124]
R.D. 23 maggio 1924 n. 827, art. 91 R

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