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L. R. Lombardia 25/01/2018, n. 6

Promozione e valorizzazione del termalismo lombardo.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 28/12/2022, n. 33
- L.R. 04/12/2018, n. 17
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Lombardia valorizza le risorse termali e le cure idro-fango-termali come mezzo curativo di riconosciuta efficacia terapeutica per il bene

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) acque termali: le acque minerali termali naturali, di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione del capo IV della L. 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini), utilizzate a fini terapeutici;

b) cure termali: le cure che utilizzano le acque minerali o termali o loro derivati, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale), e in particolare fanghi, sia naturali sia artificialmente preparati, muffe e simili, limi, vapori e nebulizzazioni, stufe naturali e artificiali, grotte artificiali e naturali, aventi riconosciut

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Art. 3 - Accordi di partenariato per il termalismo

1. Al fine di valorizzare le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l'attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competit

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Art. 4 - Osservatorio sul termalismo lombardo

1. È istituito presso la direzione generale Welfare, con delibera della Giunta regionale da sottoporre al parere della competente commissione consiliare, l'Osservatorio sul termalismo lombardo.

2. Fanno parte dell'Osservatorio:

a) l'assessore regionale competente in materia di Welfare o un suo delegato che lo presiede;

b) gl

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Art. 5 - Ricerca, concessione, autorizzazioni

1. Per la disciplina della ricerca, coltivazione delle acque termali e della concessione dei giacimenti di acqua termale si rimanda ai Titoli II e III

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TITOLO II - Qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali
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Art. 6 - Efficacia terapeutica delle risorse termali e accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, la Regione promuove:

a) l'affermazione della validità scientifica e dell'efficacia terapeutica delle risorse termali nei confronti di determinate patologie, anche attraverso il sostegno a studi e ricerche scientifiche condotti con la collaborazione di università, enti, istituti e fondazioni di ricerca;

b) la realizzazione di iniziative di prevenzione e cura

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Art. 7 - Vigilanza, controllo e autocontrollo degli stabilimenti termali

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività degli stabilimenti termali di cui alla presente legge sono svolte dall'Agenzia di tutela della salute (ATS) territorialmente competente.

2. Ogni stabilimento termale deve dotarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

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Art. 8 - Il direttore sanitario

1. Gli stabilimenti termali devono dotarsi del direttore sanitario, preferibilmente specializzato in idrologia medica o in medicina termale ai sensi dell'articolo 7 della legge 323/2000, idroterapia, terapia fisica, igiene o altra branca medica correlata alle patologie per le quali le acque termali hanno efficacia terapeutica.

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Art. 9 - Formazione professionale

1. La Regione, al fine di valorizzare la qualità delle prestazioni termali, nel rispetto della normativa vigente promuove iniziative di formazione e a

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Art. 10 - Attività non termali

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 323/2000, gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto del Reg.

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TITOLO III - Promozione turistica del termalismo lombardo
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Art. 11 - Sviluppo turistico del settore termale

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione:

a) promuove, anche con l'utilizzo di appositi strumenti di comunicazione e in collaborazione con Explora S.C.p.A, in attuazione dell'articolo 3 della L.R. 27/2015, il turismo termale lombardo favorendo

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Art. 12 - Sanzioni

1. Per le sanzioni amministrative si rimanda all'articolo 55 dell

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Art. 13 - Agevolazioni fiscali

1. Nell'ambito della legge di stabilità annuale vengono individuate forme e strumenti di agevolazioni fiscali a favore delle imprese di cui all'artico

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TITOLO IV - Disposizioni finali
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Art. 14 - Abrogazioni alla L.R. 44/1980
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Art. 15 - Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati conseguiti dalle azioni messe in atto per promuovere e valorizzare il termalismo lombardo.

2. A tal fine la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale con cadenza biennale

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Art. 16 - Norma finanziaria

1. Alle spese per l'attuazione delle iniziative formative e degli interventi di qualificazione sanitaria degli stabilimenti termali di cui al titolo II, previste in euro 50.000,00 per l'anno 2018, in sede di prima applicazione della presente legge, la Regione assicura il finanziamento tramite incremento di euro 50.000,00 della missione 13 "Tutela della salute", programma 7 "Ulteriori spese in materia sanitaria" - Titolo 1 "Spese correnti" e corrispondente riduzione della missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 3 "Altri Fondi" - Titolo 1 "Spese correnti".

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