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Sent. C. Cass. 17/03/1993, n. 3167

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Costruzione di case popolari con contributo statale - Riduzione onorario ex D.M. 18 giugno 1949 - Legittimità 2. Ingegneri e architetti - Onorario - L. 1976 n. 340 - Minimi di tariffa - Inderogabilità - Solo nei rapporti fra privati ex art. 6 L. 1977 n. 406 - Efficacia retroattiva - Abrogazione DD.MM. del 1949 e 1967 - Esclusione 3. Opere pubbliche - Legge 1971 n. 330 - Limiti di applicazione
1. Il D.M. 18 giugno 1949, n. 14319 emanato in base al R.D. 8 febbraio 1923 n. 345 e al R.D. 2 dicembre 1923 n. 2654, modificato col D.M. 18 settembre 1967 n. 17321 ha legittimamente disposto una riduzione degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti per le prestazioni professionali relative alle costruzioni di case di tipo popolare, fruenti di contributo statale, allo scopo di contenere il relativo onere finanziario, ricollegandosi detta riduzione al riconosciuto potere ministeriale di aggiornare le tariffe e, quindi, di limitarle per alcune voci o, più in generale, per determinate materie. 2. L'art. unico L. 5 maggio 1976 n. 340, che ha fissato il principio della inderogabilità dei minimi della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti, è stato interpretato unicamente dall'art. 6 L. 1 luglio 1977 n. 404, il quale stabilisce che la norma interpretata deve intendersi applicabile esclusivamente ai rapporti intercorrente tra privati; ne consegue che, attesa l'efficacia retroattiva della richiamata norma interpretativa e la sua portata generale, non limitata al settore dell'edilizia carceraria, deve escludersi che la legge n. 340 del 1976 cit. abbia implicitamente abrogato i precedenti DD.MM. 18 giugno 1949 e 18 settembre 1967, i quali hanno disposto una riduzione degli onorari degli ingegneri e degli architetti per la prestazioni professionali relative alla costruzione di case di tipo popolare fruenti del contributo erariale. 3. La L. 3 maggio 1971 n. 330 che reca modificazioni alla L. 3 agosto 1949 n. 589, per l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali, riguarda i comuni, le province ed i consorzi interessati alle opere specificamente previste e non è applicabile, pertanto, alla costruzione di case popolari e agli Enti - quali gli IACP - preposti a tali compiti.

1. Ved. Cass. 22 maggio 1969 n. 1806, [R=W22MA691806] C. Cost. 7 luglio 1974 n. 75[R=WCC7L7475], Cass. 14 marzo 1975 n. 962, [R=W14M75962] 23 ottobre 1984 n. 3725[R=W23O843725], 22 giugno 1989 n. 2972 R L'art. 19 bis della Tariffa ingegneri ed architetti che prevede un compenso ridotto per le prestazioni professionali per riparazione dei danni conseguenti a fatti di guerra non è suscettibile di applicazione analogica alle prestazioni per opere di riparazione di danni conseguiti a fatti diversi (come il terremoto). 2. Quindi anche dopo la L. 1976 n. 340, come interpretata dall'art. 6 L. 1977 n. 404, continuano ad essere applicabili le riduzioni previste dai DD.MM. del 1940 e 1967. 3. Ved. Cass. 6 dicembre 1985 n. 6139[R=W6D856139] (L'elenco delle opere per la cui attuazione la legge 1949 n. 598 prevede benefici fiscali è tassativo). 1, 2, 3. Costituzione Art. 35 - La repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Ari. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
1,2,3. Cost. artt. 3, 35 e 36; C.c. art. 2233, R.D. 8 febbraio 1923 n. 345;[R=RD34523] R.D. 2 dicembre 1923 n. 2654; L. 2 marzo 1949 n. 143 R; D.M. 18 giugno 1949 n. 14319; L. 3 agosto 1949 n. 143; L. 4 marzo 1958 n. 143 R; L. 4 maggio 1958 n. 143; D.M. 21 agosto 1958 ; D.M. 25 febbraio 1965 ; D.M. 18 settembre 1967 n. 17321; L. 3 maggio 1971 n. 330; L. 5 maggio 1976 n. 340 R; L. 1° luglio 1977 n. 404

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