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Sent.C. Cass. 09/02/1993, n. 1590

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1. Appalti - Gravi difetti - Preliminare di vendita di un edificio - Azione del promissario acquirente contro il promittente venditore - Denuncia di gravi vizi e richiesta di somme per l'eliminazione - Sopravvenienza del contratto definitivo Riconducibilità della domanda nell'ambito dell'art. 1669 C.c. - Ragioni.
1. Nel caso in cui il promissario acquirente di un edificio agisca contro il promittente venditore, denunciando l'esistenza di gravi vizi e chiedendo il versamento delle somme occorrenti alla loro eliminazione, la sopravvenienza, in corso di causa, del contratto definitivo di compravendita consente di ricondurre la domanda nell'ambito delle previsioni dell'art. 1669 Cod. civ., in tema di diritto del proprietario al risarcimento del danno per rovina o gravi difetti dell'immobile, tenendo conto che restano immutati il petitum e la causa petendi della domanda stessa, e che, con riguardo alle condizioni della relativa azione, è sufficiente la loro presenza al momento della decisione.

1. Ved. Cass. 10 gennaio 1981 n. 211.[R=W10GE81211] Ved. nota 2a a Cass. 4 gennaio 1993 n. 13.R
Artt. 1490, 1669 C.c.

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