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Sent.C. Cass. 16/01/1993, n. 528

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1. Appalti oo.pp. - Dipendenti dell'appaltatore - Applicazione delle condizioni dei contratti collettivi privati - Art. 36 L. 1970 n. 300 - Ambito di operatività - Obbligo di assumere i dipendenti di precedente appaltatore - E' clausola della contrattazione collettiva, inapplicabile.
1. La norma dell'art. 36 L. 20 maggio 1970, n. 300 - che dispone l'inserimento nei contratti di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche di una clausola determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona - si riferisce al trattamento dei dipendenti dell'appaltatore, e non può essere invocata ai fini dell'applicazione di clausole della contrattazione collettiva che prevedano l'obbligo dell'appaltatore medesimo di assumere i lavoratori già dipendenti del precedente appaltatore.

1 Ved. Cass. 21 dicembre 1991 n. 13834 [R=W21D9113834][L'operatività della cosiddetta clausola sociale prevista dall'art. 36 1° c. della legge 1970 n. 300 (determinante, in relazione alla concessione di agevolazioni economico-finanziarie ed all'appalto di opere pubbliche, «l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona») presuppone l'effettiva inserzione di detta clausola nel provvedimento di concessione o nel capitolato di appalto], 10 febbraio 1987 n. 1442, 29 aprile 1986 n. 2963. (Nel contratto d'appalto d'opera pubblica, la clausola facente carico all'Appaltatore d'osservare le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e di provvedere al pagamento dei contributi in favore degli enti assicurativi, vale a costituire un'obbligazione contrattuale dell'Appaltatore stesso verso l'amministrazione committente). Ved. anche lo Statuto dei lavoratori L. 20 maggio 1976 n. 300, art. 36 seguente.
Statuto dei lavoratori, L. 20 maggio 1970 n. 300, art. 36R

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