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Sent. C. Cass. 06/05/1993, n. 5226

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Pareti finestrate - Art. 9 D. M. n. 1404/1968 - Distanza minima di 10 metri - Necessità - Scala esterna di edificio fronteggiante la parete finestrata - Computabilità
1. L'art. 9 D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, che prescrive che tra pareti finestrate deve essere osservata la distanza di metri 10, è applicabile anche nel caso in cui una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata; l'anzidetto distacco minimo deve osservarsi, pertanto, nel caso in cui la costruzione fronteggiante la parte finestrata sia costituita da una scala esterna in muratura incorporata ad un edificio, del quale costituisce accessorio, dovendo ravvisarsi una parete nella facciata dei pilastri e dei giardini.

1. Conf. Cass. 5 novembre 1992 n. 12001R.
D.M. 2 aprile 1968 n. 1444

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