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Sent. C. Cass. pen. 25/03/1993, n. 4

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Zone con vincolo di inedificabilità - L. 1985 n. 431 - Interventi edilizi in corso - Applicabilità 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Ultimazione lavori - Termine triennale - Perentorietà - Limiti
1. In tema di vincoli di inedificabilità posti dalla L. 8 agosto 1985 n. 431, per gli interventi edilizi che interessano aree protette da vincoli paesaggistici il reato previsto dall'art. 1 sexies di tale legge è configurabile anche nel caso in cui la costruzione di un edificio sia stata autorizzata ed abbia avuto inizio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta legge sempreché a tale data la costruzione non avesse assunto dimensioni di apprezzabile consistenza, tali da realizzare un'irreversibile modificazione del territorio, non conciliabile con le prescrizioni cautelari imposte dal legislatore, mentre lavori eseguiti successivamente a quella data abbiano determinato siffatta apprezzabile consistenza. (La Corte Suprema di cassazione ha evidenziato l'immediata operatività delle misure di salvaguardia previste dalla legge n. 431 del 1985 e la necessità, ai fini di stabilire l'applicabilità o meno del vincolo di inedificabilità a costruzioni in corso alla data di entrata in vigore di detta legge, di verificare le proporzioni concrete dell'attività immutativa del territorio con riferimento a tale data, posto che è in quel momento che il vincolo paesaggistico è stato introdotto). 2. In tema di efficacia della concessione edilizia, il termine di tre anni stabilito dall'art. 4, 4° c., L. 28 gennaio 1977 n. 10 per l'ultimazione dei lavori di costruzione è perentorio e, come tale, non tollera interruzioni o sospensioni; in relazione all'insorgenza di fatti estranei alla volontà del concessionario e non imputabili a sua colpa, la legge, consente di poter fruire di un più lungo periodo, ma soltanto a condizione che si avvalga delle procedure a tale scopo predisposte dal succitato art. 4, 4° e 5° c., legge n. 10 (che prevedono la richiesta di un provvedimento di proroga della concessione edilizia, ovvero di una nuova concessione per la parte non ultimata).


L. 8 agosto 1985 n. 431 R L. 28 gennaio 1977 n. 10 R

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