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Sent. C. Stato 14/04/1993, n. 496

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Sanatoria Opere post 1° ottobre 1983 - Art. 35 L. 1983 n. 47 - Concessione in sanatoria Possibilità - Silenzio accoglimento Impossibilità - Limiti
1. Il compimento delle opere abusive entro il 1 ottobre 1983, pur essendo un requisito necessario ai fini del rilascio del provvedimento di concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 35 L. 28 febbraio 1985 n. 47, non lo è ai fini del verificarsi del silenzio-accoglimento, che, peraltro, può essere rimosso mediante l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio.

1. Ved. sui presupposti per l'applicazione della L. 28 febbraio 1985 n. 47, con riferimento alla concessione in sanatoria, C. Stato II 15 febbraio 1989 n. 1464/88[R=WCS15F891464] (è esclusa la possibilità di concessione in sanatoria a favore di chi, dopo aver demolito prima del 1° ottobre 1983 un manufatto abusivo, lo ha ricostruito successivamente con eguali caratteristiche).
L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 35 R

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