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Sent. C. Stato 14/04/1993, n. 473

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1. Edilizia ed urbanistica Abusi - Sanzioni pecuniarie - Art. 41, 2° c., L. 1942 n. 1150 - Dopo L. 1967 n. 765 - Applicabilità - Condizioni
1. La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 41 2° c. L. 17 agosto 1942 n. 1150, nel testo modificato dall'art. 13 L. 6 agosto 1967 n. 765, è applicabile ogni qualvolta - dopo l'entrata in vigore della legge n. 765 del 1967 cit. - il sindaco determini di non procedere alla demolizione della costruzione abusiva, purché permanga, alla data di irrogazione della sanzione e fino al momento in cui si realizzi il fatto definitivo del pagamento, il carattere abusivo della costruzione.

1. Ved. C.Stato App. 17 maggio 1974 n. 5.[R=WCS17MA745]
[L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 41 R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 13 R

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