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Sent. C. Giustizia UE 23/11/2017, n. C-427/16

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Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Libera prestazione di servizi - Fissazione degli onorari minimi da parte di un’organizzazione di categoria di avvocati - Divieto per il giudice di disporre la rifusione di onorari inferiori a tali importi minimi - Normativa nazionale che considera l’imposta sul valore aggiunto (IVA) inclusa nel prezzo dei servizi resi nell’ambito dell’esercizio di una professione liberale.

1) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso che una normativa nazionale come quella oggetto dei procedimenti principali, la quale, da un lato, non consenta all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense a pena di procedimento disciplinare a carico dell’avvocato medesimo, e, dall’altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l’attuazione di tali legittimi obiettivi.

2) L’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE e con la direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev’essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, per effetto della quale alle persone giuridiche e ai lavoratori autonomi del settore del commercio spetta la rifusione degli onorari d’avvocato, disposta dal giudice nazionale, qualora siano stati assistiti da un consulente giuridico.

3) L’articolo 78, primo comma, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella oggetto dei procedimenti principali, in forza della quale l’imposta sul valore aggiunto costituisca parte integrante degli onorari d’avvocato registrati, qualora ciò produca l’effetto di un doppio assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto degli onorari stessi.

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