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Sent.C. Cass. 28/08/1993, n. 9135

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1. Ingegneri e architetti - Progettazione di massima di edificio - Accettazione dell'incarico - Conseguenze - Redazione e consegna anche del progetto - Necessità.
1. L'ingegnere che accetta l'incarico della progettazione di massima di un edificio assume non solo l'obbligo di compiere gli studi della possibilità di realizzazione del fabbricato, ma anche quello di redigere e consegnare al cliente il progetto eseguito sulla base dei risultati delle indagini effettuate perché, attesa la causa del contratto d'opera intellettuale, la prestazione dovuta dal professionista non può esaurirsi nello svolgimento dell'attività tecnica oggetto dell'incarico ma deve anche estendersi alla messa a disposizione del cliente del risultato del lavoro, allo scopo di consentirgli una valutazione orientativa dell'opera per l'eventuale passaggio dalla fase preparatoria a quella esecutiva della costruzione.

1. Ved. Cass. 2 aprile 1977 n. 1245[R=W2A771245]. 2 febbraio 1980 n. 736[R=W2F80736], 20 novembre 1981 n. 6180.[R=W20N816180]

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