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Sent. C. Cass. 20/08/1993, n. 8797

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1. Edilizia ed urbanistica - Vedute - Laterali ed oblique - Distanze ex art. 906 C.c. - Obbligo di osservanza - Limite - Impossibilità di veduta sul fondo altrui per vetro retinato ed opaco incorporato nel manufatto - Configurabilità.
1. L'obbligo di rispettare le distanze previste dall'art. 906 C.c. per le vedute laterali ed oblique cessa quando ogni possibilità di veduta sul fondo altrui sia interdetta dall'esistenza di un muro o di altro riparo duraturo e dotato di consistenza e stabilità; tale riparo può anche essere costituito da pannelli di vetro retinato ed opaco stabilmente incorporati nella compagine del manufatto e collocati ad un'altezza tale dal pavimento da non consentire di guardare ed affacciarsi verso il fondo vicino se non con l'impiego di specifici ed anormali mezzi ed accorgimenti.

1. Ved. Cass. 7 marzo 1978 n. 1138.[R=W7M781138]
C.c. art. 906

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