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Sent. C. Cass. 12/07/1993, n. 7678

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1. Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori comunali - Attuazione - Comparti edificatori - Nozione - Convenzione tra l'amministrazione comunale e i singoli proprietari - Effetti.
1. Ai sensi dell'art. 870 C.c. e dell'art. 23 della legge urbanistica n. 1150/1942 i comparti costituiscono unità fabbricabili con speciali modalità di costruzione e di adattamento al preesistente tessuto connettivo urbano, diverse l'una dall'altre in dipendenza della grandezza del lotto, della pendenza del terreno, della vicinanza o meno a costruzioni preesistenti e quindi delle distanze da mantenere. Ne consegue che la convenzione tra l'amministrazione comunale ed i singoli proprietari dei suoli o il comparto non è di per sé idonea, attesa la sua particolare natura e finalità, a pregiudicare i diritti dei terzi o i componenti di altro comparto, né ad ingenerare posizioni giuridiche più favorevoli o più disagiate rispetto a quelle che ad essi effettivamente competono in base alla normativa esistente.

1. Ved. Cass. 22 luglio 1991 n. 8172 [R=W22L918172] Sull'attuazione di piani regolatori comunali).
C.c. art. 870 ; L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 23 R

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