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Sent. C. Cass. civ. 14/12/1993, n. 12304

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Appalti - Difetti gravi - Azione di responsabilità ex art. 1669 C.c. - Natura extracontrattuale - Contro il venditore costruttore - Termine annuale di decadenza.

L'art. 1669 del Codice civile, benché collocato tra le norme disciplinanti il contratto di appalto, è diretto alla tutela dell'esigenza di carattere generale della conservazione e della funzionalità degli edifici e di altri immobili destinati per loro natura a lunga durata; conseguentemente, l'azione di responsabilità prevista da detta norma ha natura extracontrattuale e, trascendendo il rapporto negoziale (appalto o vendita) in base al quale l'immobile è pervenuto nella sfera di un soggetto diverso dal costruttore, può essere esercitata nei confronti di quest'ultimo, quando abbia veste di venditore, anche da parte degli acquirenti, i quali possono fruire del termine annuale di decadenza.

1. Ved. Cass. 5 aprile 1990 n.2805 R, 12 luglio 1986 n. 4531, 24 febbraio 1986 n. 1114, R 16 novembre 1985 n. 5623 R, 6 novembre 1981 n. 5861. 1a. Ved. nota la. a Cass. 16 novembre 1993, n. 11290.R


C.c. artt. 1669 , 1490

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A cura di:
  • Emanuela Greco