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Sent. C. Cass. pen. 12/11/1993, n. 11635

43881 43881
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Art. 20, 1° c., lett. a) L. 1985 n. 47 - Natura di norma penale in bianco - Conseguenze. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Art. 20, 1° c., lett. a) L. 1985 n. 47 - Quando è configurabile. 3. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Zone sismiche - Autorizzazione preventiva - Deposito denuncia lavori reso equipollente da normativa regionali - Esecuzione di opere in difformità dalle prescrizioni normativa - Reato configurabile.
1. La previsione di cui all'art. 20 1° c. lett. a) L. 28 febbraio 1985 n. 47, configura una ipotesi di norma penale in bianco, atteso che per la determinazione del precetto viene fatto rinvio a dati prescrittivi, tecnici e provvedimentali, di fonte extrapenale, il precetto, infatti, comprende, oltre alle parziali difformità delle opere eseguite, la violazione degli strumenti urbanistici e del regolamento edilizio, l'inosservanza delle prescrizioni della concessione edilizia e l'inosservanza delle modalità esecutive dell'opera risultanti dai suddetti strumenti e dalla concessione edilizia stessa, oltre che dalla legge. (La Cassazione ha rilevato che l'accertamento che il giudice penale è chiamato a compiere con riferimento alla suddetta fattispecie contravvenzionale consiste nel verificare la conformità tra l'ipotesi di fatto, ossia l'opera eseguendo od eseguita, e la fattispecie, legale, quale risultante dagli elementi extrapenali indicati in massima). 2. Il reato di cui all'art. 20 1° c. lett. a) L. 28 febbraio 1985 n. 47, è configurabile, nel caso di realizzazione di opere di trasformazione del territorio in violazione del parametro di legalità urbanistica ed edilizia, costituito dalle prescrizioni della concessione edilizia, richiamata dalla norma penale ad integrazione descrittiva della fattispecie penale, nonché dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, ed - in quanto applicabili - da quelle della stessa legge. (La Cassazione ha escluso che, sussistendo difformità dell'opera edilizia rispetto agli strumenti normativa urbanistici ovvero alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, il giudice penale dovrebbe comunque concludere che per la mancanza di illiceità penale nel caso in cui sia stata rilasciata la concessione edilizia, osservando che la concessione non è idonea a definire esaurientemente lo statuto urbanistico ed edilizio dell'opera realizzata senza rinviare al quadro delle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle rappresentazioni grafiche del progetto approvato, di talché nella specie non si configura una non consentita «disapplicazione» da parte del giudice penale dell'atti amministrativo concessorio). 3. In tema di edilizia, qualora nelle zone sismiche il deposito della denuncia dei lavori e del relativo progetto tecnico sia previsto dalla normativa regionale come equipollente all'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori (ai sensi dell'art. 20 L. 10 dicembre 1981 n. 741 di snellimento della procedura della L. 2 febbraio 1974 n. 64), siffatto deposito può produrre effetti equipollenti all'autorizzazione solo se le opere da eseguire siano conformi alle prescrizioni normative, pertanto, nel caso in cui non sussista conformità tra l'opera eseguita e quella progettata, si deve concludere per la illiceità della medesima in termini analoghi all'opera realizzata in difformità dall'eventuale autorizzazione, ove ne fosse previsto il formale rilascio.


1.e 2.L. 28 febbraio 1985 n. 47, art. 20 R L. 2 febbraio 1974 n. 64 R; L. 10 dicembre 1981 n. 741]

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