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Sent. C. Cass. pen. 11/11/1993, n. 11605

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Zone sismiche - Eliminazione di barriere architettoniche - Norme applicabili - Richiamo alle sanzioni ex L. 1974 n. 64 - Legittimità.
1. In base all'art. 6 L. 9 gennaio 1989 n. 13, per l'esecuzione delle opere dirette a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati vanno rispettate le disposizioni della L. 2 febbraio 1974 n. 64 con esclusione dell'obbligo dell'autorizzazione; pertanto, l'ottemperanza della disciplina antisismica è in parte qua espressamente statuita e il richiamo concerne l'intera normativa, quindi anche la previsione sanzionatoria, che è applicabile con riferimento alle residue ipotesi tipiche.


Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, L. 2 febbraio 1974 n. 64 R; Superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche L. 9 gennaio 1989 n. 13, art. 6 R

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Eliminazione delle barriere architettoniche

DEFINIZIONE DI BARRIERE ARCHITETTONICHE - PRESCRIZIONI TECNICHE PER EDIFICI PRIVATI (Prescrizioni generali; Prescrizioni tecniche integrative per specifiche categorie di edifici) - PRESCRIZIONI TECNICHE PER EDIFICI PUBBLICI - OPERE DI URBANIZZAZIONE E ARREDO URBANO - BENI CULTURALI - DEROGHE E SOLUZIONI ALTERNATIVE (Interventi di ristrutturazione - Impossibilità tecnica a conseguire i requisiti; Soluzioni alternative dagli esiti equipollenti a quelli di legge; Normative incompatibili con quella per l’eliminazione delle barriere architettoniche) - DEROGHE ALLE NORME COMUNI (Distanze, cortili, chiostrine; Esclusione dell’autorizzazione sismica; Maggioranze condominiali) - SANZIONI E RESPONSABILITÀ - INCENTIVI ECONOMICI; NORME REGIONALI E REGOLAMENTI EDILIZI.
A cura di:
  • Studio Groenlandia