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Sent. C. Cass. 02/12/1993, n. 11948

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Violazione - Dannosità in concreto delle intercapedini - Accertamento - Irrilevanza - Violazione di limitazioni convenzionali Stessa disciplina.
1. In caso di violazione delle distanze legali tra le costruzioni è irrilevante l'accertamento della concreta pericolosità o dannosità delle intercapedini, essendo tale situazione presupposta dalle norme applicabili; del pari, tale accertamento non rileva nell'ipotesi di violazioni di limitazioni di edificabilità stabilire da privati contraenti a carico del fondo del compratore ed a vantaggio di fondi ad esso limitrofi, nell'ambito della loro autonomia e libertà contrattuale e senza alcun riguardo all'esigenza di evitare la formazione di intercapedini anguste ed insalubri.

1. Ved. Cass. 20 maggio 1991 n. 5670[R=W20MA915670], 9 aprile 1987 n. 3503.[R=W9A873503]

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