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Sent. C. Cass. pen. 12/08/1993, n. 9735

43848 43848
1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Necessità di osservanza delle prescrizioni e modalità esecutive - Limiti. 2. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Modifica del profilo dell'opera - Non è variante - Sanzioni ex art. 20 L. 1985 n. 47 - Applicabilità. 3. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Ordine di demolizione - No, per violazione art. 20 lett. a) L. 1985 n. 47.
1. In tema di osservanza delle prescrizioni e modalità esecutive della concessione edilizia, il costruttore è tenuto a realizzare l'opera in modo conforme al progetto approvato, e tale conformità deve sussistere durante tutto il tempo necessario al completamento dei lavori, senza che sia necessario attendere tale momento finale, pertanto, sfuggono a questa regola soltanto le opere interne, rispondenti ai criteri stabiliti dall'art. 26 L. 28 febbraio 1977 n. 47 e le varianti in corso d'opera, perché conformi alla disciplina dell'art. 15 legge n. 47 cit. 2. Qualsiasi modifica che comporti un mutamento della sagoma, delle superfici utili o la destinazione d'uso della costruzione o delle singole unità immobiliari, non rientra nella nozione di variante e determina l'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 20 L. 28 febbraio 1985 n. 47; pertanto, la variazione del profilo dello stabile progettato ed approvato esclude che sia sufficiente l'approvazione della variante e necessita quindi di concessione in sanatoria. 3. L'ordine di demolizione non può mai essere disposto per le violazioni dell'art. 20 lett. a) L. 28 febbraio 1985 n. 47, poiché l'art. 7 stessa legge menziona esclusivamente i casi disciplinati dall'art. 17 lett. a) L. 28 gennaio 1977 n. 10 trasfusi con modifica nelle lett. b), c) dell'art. 20 legge n. 47 cit.; né è applicabile l'art. 165 C.p., circa la eliminazione delle conseguenze pericolose del reato, poiché la materia è disciplinata autonomamente (l'art. 7 cit., ha cioè una sua regolamentazione e rientra nella eccezione, prevista dall'art. 165 C.p. cit.. che esclude il caso in cui «la legge disponga altrimenti»).


Sanatoria delle opere abusive L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 15 e 26 R [C.p. art. 165; Norme per la edificabilità di suoli L. 28 gennaio 1977 n. 10. art. 17 lett. a)R; L. 28 febbraio 1985 n. 47, artt. 7, 20 lett. a), b), c),

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