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Sent. C. Cass. 17/06/1996, n. 5541

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1. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Contributo di urbanizzazione - Fideiussore - Trasferimento della concessione ad altri - Conservazione della garanzia per il Comune - Escussione del fideiussore - Rivalsa verso il nuovo concessionario - Ammissibilità per l'intero.
1. Nel caso in cui per il pagamento in favore del Comune degli oneri di urbanizzazione di cui alla L. 28 gennaio 1977 n. 10, dovuti dal soggetto intestatario di concessione edilizia, sia stata prestata garanzia nei modi indicati dall'art. 1 L. 10 giugno 1982 n. 348 e l'attività edilizia sia stata poi effettuata da un soggetto diverso, avente causa dal titolare della concessine, i diritti e le azioni di cui godeva il Comune si trasferiscono in surrogazione al garante anche nei confronti dell'avente causa dal concessionario, con questi solidalmente obbligato al pagamento degli oneri, pur se per lui non sia stata prestata garanzia, con la conseguenza che il garante, dopo aver pagato al Comune, può agire in surrogazione per l'intero nei confronti dell'avente causa.


Cod. civ. artt. 1299, 1949, 1950, 1951; L. 28 gennaio 1977 n. 10, artt. 1 e 5 R; L. 10 giugno 1982 n. 348, artt. 1 e 2 [R=L34882]

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