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D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.
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[Premessa]

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le dirett

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Art. 1. - Modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni

1. Alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: «Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione europea e procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione.»;

b) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (Definizioni). — Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni:

a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;

b) servizio: ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attività economica non salariata, quale definita all’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE); ovvero, ai fini dell’applicazione della procedura di informazione di cui all’articolo 1-bis della presente legge, qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per:

1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti;

2) per via elettronica: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici;

3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un servizio fornito mediante trasmissione di dati su richiesta individuale;

c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; il termine “specificazione tecnica” comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi dell’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi;

d) altro requisito: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita dopo la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la natura del prodotto o la sua commercializzazione;

e) regola relativa ai servizi: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servizio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di servizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardano specificamente i servizi ivi definiti; ai fini della presente definizione:

1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in modo esplicito e mirato tali servizi;

2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;

f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell’Unione europea o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 9-ter, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi; costituiscono in particolare regole tecniche de facto:

1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative;

2) gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse generale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

3) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e incluse in un elenco stabilito e aggiornato, all’occorrenza da parte della Commissione nell’ambito del comitato di cui all’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1535;

g) progetto di regola tecnica: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una regola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo adottare come regola tecnica e che si trova in una fase preparatoria in cui è ancora possibile apportarvi modificazioni sostanziali;

h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno una volta l’anno da uno degli organismi nazionali di normazione in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 1025/2012;

i) Unità centrale di notifica: ai fini dell’applicazione della procedura di informazione di cui all’articolo 1-bis, l’ufficio dirigenziale indicato nel decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali non generali, nell’ambito della Direzione generale cui è attribuita la relativa competenza dal regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

l) data di notifica: la data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione di cui all’articolo 5-bis, comma 1, corredata della documentazione prescritta, attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni;

m) testo definitivo di una regola tecnica: il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell’articolo 5-bis, che è stato approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionali dotati dell’autorità di apportarvi modificazioni sostanziali;

n) data di adozione di una regola tecnica: la data in cui il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla Commissione ai sensi dell’articolo 5-bis, è approvato definitivamente dal o dai soggetti istituzionale dotati dell’autorità di apportarvi modificazioni sostanziali;

o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data in cui il testo definitivo di un progetto di regola tecnica è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel sito istituzionale dell’Amministrazione o Autorità che la ha adottata.»;

c) il comma 2 dell’articolo 1-bis è sostituito

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Art. 2. - Altre abrogazioni e disposizioni finali
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Art. 3. - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la f

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Art. 4. - Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubbli

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Dalla redazione

  • Norme tecniche
  • Materiali e prodotti da costruzione
  • Norme armonizzate

Norme armonizzate e Valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione

A cura di:
  • Angela Perazzolo
  • Norme tecniche
  • Norme armonizzate

Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 1/7 - Sistema edilizio e tecnologico

1. Requisiti generali: 1.1. Classificazione e requisiti del sistema; 1.2. Sostenibilità delle costruzioni; 1.3. Unità di misura; 1.4. Misurazioni; 1.5. Manutenzione e gestione, aspetti generali; 1.6. Manutenzione e gestione di patrimoni immobiliari; 1.7. Urbanistica; 1.8. Gestione del valore; 1.9. Norme generali di progettazione edilizia; 1.10. Appalto e realizzazione dei lavori. 2. Rappresentazione grafica: 2.1. Coordinazione modulare; 2.2. Tolleranze dimensionali; 2.3. Disegno, normativa generale; 2.4. Disegno edile; 2.5. Informazione tecnica e di prodotto. 3. Controllo e assicurazione della qualità: 3.1. Normativa generale; 3.2. Laboratori di prova; 3.3. Metodi di calcolo statistici; 3.4. Sistema aziendale per la qualità; 3.5. Certificazione della qualità.
A cura di:
  • Gaetano Miti
  • Norme armonizzate
  • Norme tecniche

Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 2/7 - Applicazioni di Fisica tecnica

4. Acustica: 4.1. Potenza sonora delle sorgenti; 4.2. Misurazioni; 4.3. Clima acustico; 4.4. Acustica in edilizia; 4.5. Sistemi di attenuazione del rumore in ambienti; 4.6. Rumore emesso da macchine e apparecchiature; 4.7. Rumorosità degli impianti in edilizia; 4.8. Silenziatori per gli impianti; 4.9. Misure dell’isolamento acustico in opera di edifici e di loro parti; 4.10. Misure dell’isolamento acustico di edifici in laboratorio; 4.11. Acustica delle infrastrutture di trasporto; 4.12. Sistemi di attenuazione del rumore stradale e ferroviario; 4.13. Proprietà vibro-acustiche di elementi resilienti; 4.14. Fibre di vetro per isolamento acustico; 4.15. Altri materiali per isolamento acustico. 5. Isolamento termico e risparmio energetico: 5.1. Norme generali; 5.2. Dati climatici; 5.3. Gestione dell’energia; 5.4. Prestazioni termoigrometriche dei componenti edilizi; 5.5. Prestazioni energetiche degli edifici; 5.6. Prestazioni dei componenti edilizi opachi; 5.7. Prove di laboratorio; 5.8. Isolanti termici per gli impianti; 5.9. Prodotti per l’isolamento termico degli impianti; 5.10. Prove sugli isolanti termici per impianti; 5.11. Sistema isolante a cappotto; 5.12. Isolanti termici per edilizia a base di fibre minerali; 5.13. Isolanti termici per edilizia a base di materie plastiche cellulari; 5.14. Isolanti termici per edilizia a base di poliuretano; 5.15. Isolanti termici per edilizia a base di materiali polimerici; 5.16. Isolanti termici per edilizia a base di polistirene; 5.17. Isolanti termici per edilizia a base di resine fenoliche; 5.18. Isolanti termici per edilizia a base di fibre di vetro; 5.19. Isolanti termici per edilizia a base di vetro cellulare; 5.20. Isolanti termici per edilizia a base di legno; 5.21. Isolanti termici per edilizia a base di argilla e di silicati di calcio; 5.22. Isolanti termici per edilizia a base di cellulosa; 5.23. Prove sui materiali isolanti termici per l’edilizia. 6. Varie: 6.1. Colorimetria; 6.2. Vibrazioni e urti.
A cura di:
  • Gaetano Miti
  • Norme tecniche
  • Norme armonizzate

Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 3/7 - Protezione e sicurezza

7. Sicurezza e igiene del lavoro: 7.1. Normativa generale; 7.2. Ambienti di lavoro; 7.3. Misure nell'ambiente di lavoro; 7.4. Ambienti confinati; 7.5. Ergonomia; 7.6. Esposizione al rumore negli ambienti di lavoro; 7.7. Segnaletica di sicurezza; 7.8. Mezzi di protezione personali, vie respiratorie; 7.9. Mezzi di protezione personali, occhi; 7.10. Mezzi di protezione personali, udito; 7.11. Mezzi di protezione personali, cadute dall’alto; 7.12. Mezzi di protezione personali, elmetti; 7.13. Mezzi di protezione personali, guanti ed indumenti; 7.14. Mezzi di protezione personali, calzature; 7.15. Altri mezzi di protezione; 7.16. Sicurezza del macchinario; 7.17. Attrezzature provvisionali fisse di cantiere; 7.18. Piccola attrezzatura di cantiere; 7.19. Ponteggi e scale; 7.20. Macchine movimento terra; 7.21. Mezzi di sollevamento; 7.22. Gru; 7.23. Catene e funi; 7.24. Mezzi di sollevamento di cantiere per persone; 7.25. Macchine per costruzioni stradali; 7.26. Sistemi di trasporto continuo; 7.27. Macchine per estrazione; 7.28. Macchine per la produzione di calcestruzzo; 7.29. Altri macchinari per costruzioni; 7.30. Esplosivi per uso civile. 8. Protezione antincendio: 8.1. Normativa generale; 8.2. Classificazione dei prodotti per costruzioni; 8.3. Metodologie di prove al fuoco; 8.4. Prove al fuoco su materiali da costruzione; 8.5. Prove al fuoco su materiali tessili; 8.6. Prove al fuoco su prodotti vernicianti; 8.7. Prove al fuoco su elementi non portanti; 8.8. Prove al fuoco su infissi e vetri; 8.9. Prove al fuoco su materie plastiche; 8.10. Prove al fuoco su materie isolanti; 8.11. Prove al fuoco su pavimenti e rivestimenti; 8.12. Prove al fuoco su membrane per impermeabilizzazione; 8.13. Prove su materiali e manufatti strutturali; 8.14. Prove su materiali e manufatti impiantistici; 8.15. Segni grafici di sicurezza; 8.16. Tubazioni ed accessori per impianti antincendio; 8.17. Protezione con agenti estinguenti liquidi; 8.18. Protezione con agenti estinguenti gassosi; 8.19. Protezione con liquidi schiumogeni; 8.20. Altri sistemi di protezione; 8.21. Apparecchi e materiali di estinzione mobili; 8.22. Sistemi di rivelazione e segnalazione incendi. 9. Protezione ambientale: 9.1. Impatto ambientale; 9.2. Materiali per l’edilizia; 9.3. Compatibilità elettromagnetica.
A cura di:
  • Gaetano Miti
  • Norme armonizzate
  • Norme tecniche

Indice delle Norme UNI e CEI per l’Edilizia - Parte 4/7 - Strutture portanti

10. Aspetti generali: 10.1. Normativa generale di calcolo; 10.2. Appoggi strutturali; 10.3. Strutture antisismiche - Norme di progettazione; 10.4. Indagini sismiche su strutture; 10.5. Geotecnica; 10.6. Palancolate; 10.7. Pali; 10.8. Lavori geotecnici speciali; 10.9. Geotecnica, prove di laboratorio; 10.10. Geotecnica, prove in sito; 10.11. Strumenti per prove sulle strutture; 10.12. Prove non distruttive; 10.13. Prove non distruttive, esame visivo; 10.14. Prove non distruttive, estensimetri elettrici; 10.15. Prove non distruttive, raggi x e gamma; 10.16. Prove non distruttive, liquidi penetranti; 10.17. Prove non distruttive, ultrasuoni; 10.18. Adesivi strutturali; 10.19. Adesivi strutturali, prove. 11. Materiali e componenti per strutture in c.c.a.: 11.1. Cementi; 11.2. Prove sui cementi; 11.3. Altri tipi di leganti; 11.4. Acqua di impasto; 11.5. Additivi; 11.6. Agenti espansivi; 11.7. Prodotti filmogeni e disarmanti; 11.8. Prodotti ausiliari e aggiunte; 11.9. Aggregati normali; 11.10. Prove sugli aggregati normali; 11.11. Prove sugli aggregati leggeri; 11.12. Ancoraggi; 11.13. Prove sul conglomerato cementizio fresco; 11.14. Prove di laboratorio sul conglomerato cementizio indurito; 11.15. Prove in sito sul conglomerato cementizio indurito; 11.16. Armature metalliche per c.c.a.; 11.17. Strutture in conglomerato cementizio; 11.18. Casserature; 11.19. Strutture prefabbricate in c.c.a.; 11.20. Prodotti prefabbricati in c.c.a.; 11.21. Durabilità dei prodotti prefabbricati in c.c.a.; 11.22. Calcestruzzo Aerato Autoclavato; 11.23. Calcestruzzo alleggerito; 11.24. Calcestruzzo rinforzato con fibre polimeriche; 11.25. Calcestruzzo rinforzato con fibre di vetro; 11.26. Calcestruzzo rinforzato con fibre di acciaio; 11.27. Calcestruzzo rinforzato con fibre di carbonio; 11.28. Calcestruzzo autocompattante; 11.29. Calcestruzzo proiettato; 11.30. Calcestruzzo precompresso; 11.31. Durabilità delle opere in c.c.a.; 11.32. Prodotti per la protezione e riparazione di strutture in c.c.a.; 11.33. Pitture e vernici; 11.34. Prove sui prodotti per la protezione e riparazione di strutture in c.c.a.. 12. Materiali e componenti per strutture metalliche: 12.1. Normativa generale sui materiali; 12.2. Prove sui materiali metallici; 12.3. Strumenti per le prove sui materiali metallici; 12.4. Specifiche generali e prove sulle saldature; 12.5. Norme di sicurezza per la saldatura; 12.6. Tecniche di saldatura; 12.7. Materiali di apporto per la saldatura; 12.8. Controlli non distruttivi sulle saldature; 12.9. Controlli distruttivi sulle saldature; 12.10. Dadi, bulloni; 12.11. Funi metalliche; 12.12. Profilati laminati a caldo; 12.13. Profilati formati a freddo; 12.14. Strutture metalliche; 12.15. Rappresentazione grafica; 12.16. Elementi strutturali in acciaio; 12.17. Durabilità delle strutture metalliche, aspetti generali; 12.18. Durabilità delle strutture metalliche, prove; 12.19. Protezione catodica; 12.20. Trattamenti superficiali - Preparazione dei substrati; 12.21. Trattamenti superficiali - Preparazione dei supporti; 12.22. Trattamenti superficiali - Prodotti vernicianti e prove; 12.23. Trattamenti superficiali - Rivestimenti metallici. 13. Materiali e componenti per strutture in legno: 13.1. Legno tondo e segati di legno; 13.2. Prove sul legno; 13.3. Trattamenti del legno; 13.4. Legno strutturale; 13.5. Strutture in legno lamellare; 13.6. Pannelli strutturali a base di legno; 13.7. Elementi di collegamento; 13.8. Prove sulle strutture in legno; 13.9. Durabilità delle strutture in legno; 13.10. Preservanti del legno; 13.11. Vernicianti del legno; 13.12. Adesivi per strutture in legno. 14. Materiali e componenti per strutture in muratura: 14.1. Prodotti per murature; 14.2. Caratteristiche termiche; 14.3. Prove per elementi di muratura; 14.4. Malte e leganti; 14.5. Prove su malte e leganti; 14.6. Strutture in muratura. 15. Altre tipologie di strutture: 15.1. Strutture in materiali plastici rinforzati; 15.2. Strutture composte acciaio/calcestruzzo; 15.3. Strutture in alluminio.
A cura di:
  • Gaetano Miti

14/10/2024