FAST FIND : GP523

Ord.Corte Cost. 24/05/1996, n. 170

43717 43717
1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Demolizione delle opere abusive - Condonabilità ex art. 13 L. 1985 n. 47 ai fini dell'estinzione del reato. 2. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Demolizione delle opere abusive - Condonabilità art. 39 L. 1994 n. 724 - Non sussiste contrasto con art. 24 Cost. 3. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Reato - Demolizione delle opere abusive - Non perseguibilità ex art. 8 quater D.L. 1985 n. 146 - Discrezionalità legislativa circa i limiti temporali - Mancata riapertura termini di non punibilità ex art. 39 L. 1994 n. 724 - Non sussiste contrasto con art. 3 Cost.
1. La demolizione di opera abusiva non preclude al responsabile dell'abuso edilizio di presentare la domanda di condono-sanatoria anche con riferimento alle ipotesi disciplinate dall'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724, il quale si limita a riaprire i termini per la presentazione delle domande, con spostamento della data di ultimazione delle opere abusive, ai fini dell'applicazione del condono edilizio di cui alla L. 28 febbraio 1985 n. 47, con l'aggiunta di taluni nuovi obblighi e restrizioni soggettive e oggettive, senza, perciò, innovare rispetto al preesistente regime della condonabilità delle opere demolite; pertanto, è manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di costituzionalità riferita al predetto art. 39 dedotta sull'erroneo presupposto della non sanabilità agli effetti penali di tali opere demolite. 2. E' manifestamente infondata, con riguardo all'art. 24 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724, riferita alla condonabilità delle opere abusive demolite, in quanto, a seguito della demolizione spontanea, nessun impedimento giuridico sussiste né per la quantificazione dell'oblazione - avendo l'autore certamente conoscenza degli elementi dell'opera da condonare - né per la verifica dei relativi presupposti e condizioni e dell'entità della somma da versare, potendo, da un lato, l'interessato fornire autocertificazioni e ogni elemento di prova in proposito e, dall'altro, il giudice penale compiere tutti gli accertamenti in ordine alla vicenda collegata all'abuso pur dopo l'intervenuta modificazione. 3. A proposito dell'art. 8 quater D.L. 23 aprile 1985 n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1985 n. 289 (che stabilì la non perseguibilità in qualunque sede di coloro che avessero demolito o eliminato le opere abusive entro la data di entrata in vigore della legge di conversione), va confermata la discrezionalità del Legislatore nello stabilire limiti temporali a taluni effetti di "non perseguibilità" come conseguenza di non punibilità per ragioni di politica criminale e non certo come effetto della caduta di antigiuridicità per cause intrinseche attinenti al nucleo sostanziale dell'illecito, che permane pure dopo l'avvenuta demolizione; pertanto, è manifestamente infondata la relativa questione di legittimità, posta con riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n. 724 nella parte in cui non ha riaperto i termini della non punibilità rispetto alle opere demolite successivamente alla data inizialmente rilevante.

1. Ved. C. Cost. ord. 29 aprile 1996 n. 137, sent. 29 marzo 1989 n. 167 e 31 marzo 1988 n. 368 . 3. Ved. C. Cost. ord. 29 aprile 1996 n. 137 e sent. 29 marzo 1989 n. 167. 1a., 2a. e 3a. Come nota 1a. a C. Stato V 9 gennaio 1996 n. 29. R
Cost. artt. 3 e 24; L. 23 dicembre 1994 n. 724, art. 39R; D.L. 23 aprile 1985 n. 146, art 8 quater ; L. 21 giugno 1985 n. 289 [R=L28985]; L. 28 febbraio 1985 n. 47R

Dalla redazione