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Sent. C. Cass. 11/04/1996, n. 3397

43691 43691
1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Norme dei regolamenti locali - Previsione di distacco obbligatorio dal confine - Conseguente inapplicabilità del criterio della prevenzione.
1. In tema di costruzioni finitime, il diritto - stabilito dagli artt. 873 e 875 Cod. civ. - di uno dei confinanti di edificare in prevenzione, anche sul confine (per cui le distanze tra le costruzioni non vincolano il confinante che intenda costruire per primo, dovendo essere osservate, per intero, dal secondo confinante qualora il primo non le abbia osservate, salva la facoltà di costruire in aderenza) è derogato soltanto dalle norme dei regolamenti locali quando queste fissino un distacco obbligatorio dal confine.

1. Ved. Cass. 22 marzo 1995 n. 3263 R 1a. Come nota 1a. a Cass. 16 gennaio 1996 n. 304.R
Cod. civ. artt. 873 e 875

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