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Sent. C. Cass. 27/01/1996, n. 630

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Criterio della prevenzione - Costruzione con piani non sulla stessa verticale - Ammissibilità sia per il prevenuto che per il preveniente - Condizioni - Fattispecie.
1. In tema di distanze tra le costruzioni, il prevenuto , al pari del preveniente, può costruire un edificio i cui piani non si trovino tutti sulla medesima linea verticale, purché ognuno rispetti i criteri fissati dalla norma dell'art. 873 Cod. civ. (Nella specie, il prevenuto aveva edificato il piano terra a distanza inferiore a quella legale rispetto all'edificio del preveniente ed il primo piano in aderenza con quest'ultimo; la Corte suprema, in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la sentenza del giudice del merito, il quale aveva condannato il prevenuto ad arretrare il piano terra fino a distanza legale, mentre aveva ritenuto legittima l'edificazione del primo piano in aderenza con la costruzione del preveniente).

1. Ved. Cass. 5 marzo 1990 n. 1740[R=W5M901740]. 1a. Come nota 1a. a Cass. 16 gennaio 1996 n. 304R.
Cod. civ. art. 873

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