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Sent.C. Cass. 29/03/1996, n. 2942

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1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Perito nominato in controversia per determinazione indennità di espropriazione - Opposizione al provvedimento di liquidazione del compenso - Legittimazione dell'espropriante e non del Prefetto. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Perito nominato in controversia per determinazione indennità di espropriazione - Determinazione del compenso ex art. 13 tabella D.P.R. 1988 n. 352. 3. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Opposizione alla liquidazione - Unico consulente autorizzato ad avvalersi di ausiliari - Non è incarico collegiale.
1. Nel procedimento concernente la nomina di un perito per la determinazione delle indennità dovute ai proprietari degli immobili espropriati ai sensi dell'art. 32 L. 25 giugno 1865 n. 2359 e nel subprocedimento avente ad oggetto la liquidazione del compenso al perito stesso (art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319), è parte in senso proprio l'espropriante, a cui carico sono le spese relative (art. 37 legge n. 2359 del 1865), e non il Prefetto, il quale non è portatore di specifico interesse di natura economica in ordine alla distribuzione delle spese inerenti all'espropriazione ed interviene in determinati momento della procedura solo nell'esplicazione di una peculiare competenza funzionale correlata all'interesse generale ed all'osservanza della legge. 2. Ai fini della liquidazione dell'onorario per una perizia a norma dell'art. 32 L. 25 giugno 1865 n. 2359, avente per oggetto la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari dei terreni da espropriare, va applicato l'art. 13 Tabelle approvate con D.P.R. 27 giugno 1988 n. 352, attinente alla materia dell'estimo - dovendo la suddetta indennità, nel sistema della legge n. 2359 del 1865, essere determinata esclusivamente in base al valore dell'immobile - e non l'art. 11 attinente alla materia delle costruzioni edilizie ed altro, anche se il perito abbia compiuto attività, incidentali e strumentali, di ricerca e di studio in ordine a lottizzazioni edilizie, servizi generali ed opere di urbanizzazione primarie, potendo tali aspetti acquisire rilevanza solo in sede di apprezzamento della complessità e del pregio dell'attività del perito. 3. In tema di opposizione alla liquidazione del compenso a periti e consulenti tecnici, la collegialità dell'incarico (art. 6 L. 8 luglio 1980 n. 319) postula la pluralità delle persone incaricate, le quale congiuntamente assumano la responsabilità del lavoro peritale e sempre congiuntamente ne esprimano il risultato; tale collegialità non ricorre quando l'unico consulente incaricato sia stato autorizzato ad avvalersi dell'opera di ausiliari, la cui attività non assume autonoma rilevanza esterna ed il cui costo rientra nell'ambito delle spese legittimamente sostenute dall'unico consulente, che a lui devono essere rimborsate.

1a. Come nota 1a. a Cass. 8 febbraio 1996 n. 1014.R
L. 25 giugno 1865 n. 2359, artt. 32 e 37[R=L25G65,A=32]; L. 8 luglio 1980 n. 319, art. 11R; D.P.R. 27 luglio 1988 n. 352, artt. 11 e 13R

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