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Sent.C. Cass. 08/02/1996, n. 1014

43641 43641
1. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Non è competenza del giudice istruttore. 2. Consulente tecnico d'ufficio - Compenso - Liquidazione - Opposizione - Esame del giudice - Limiti.
1. Non è ravvisabile una competenza funzionale del Giudice istruttore nell'esercizio del potere demandatogli dall'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319 di effettuare la liquidazione degli onorari spettanti al consulente tecnico d'ufficio, stante anche il potere di sostituzione del Giudice istruttore spettante al Presidente della sezione a norma dell'art. 174 secondo comma Cod. proc. civ. 2. Nel giudizio di opposizione contro il provvedimento di liquidazione del compenso al consulente tecnico, ai sensi dell'art. 11 L. 8 luglio 1980 n. 319, il giudice deve limitare il suo esame al controllo della sola liquidazione e stabilire se questa sia avvenuta con criteri adeguati all'entità dell'opera svolta, con esclusione di ogni valutazione sull'influenza e l'utilità della consulenza tecnica, che è riservata all'accertamento in sede di cognizione del merito della causa in cui la consulenza fu disposta.


L. 8 luglio 1980 n. 319, artt. 11 e 13R

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