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Sent. C. Cass. 25/09/1997, n. 9431

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1. Ingegneri e architetti - Procedimento disciplinare - Ricorso al Consiglio nazionale - Procedura ex art. 7 D.M. 01/10/1948 - Nomina del relatore - Può esserlo anche lo stesso presidente. 2. Ingegneri e architetti - Onorario - Prestazioni per opere pubbliche - Riduzione minimi di tariffa non oltre il 20% - Ammissibilità - Divieto dell'Ordine provinciale - Illegittimità.

1. In tema di procedimento disciplinare a carico di ingegneri, l'art. 7, Regolamento recante le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi innanzi al Consiglio nazionale degli ingegneri, approvato con D.M. 01/10/1948, nel disporre che il Presidente del Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso, non contiene alcun divieto per il Presidente di nominare se stesso come relatore, e, non dettando alcuna positiva prescrizione in ordine alla scelta di questi, la lascia affidata alla discrezionalità dello stesso Presidente, il quale può, quindi, validamente attribuire a se stesso tale funzione.

2. Il potere di autoregolamentazione attribuito agli Ordini provinciali degli ingegneri dall'art. 42, R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 deve essere esercitato, a pena di invalidità dei provvedimenti attuativi, nei limiti dell'ordinamento, sicché devono considerarsi contra legem (e non possono costituire per il professionista fonte di obblighi disciplinarmente sanzionati) delibere che neghino o pregiudichino i diritti, attribuiti dallo stesso ordinamento agli ingegneri, quale il diritto, riconosciuto dall'art. 4, comma 12-bis, L. 26 aprile 1989 n. 155 di concordare per le prestazioni da essi rese allo Stato ed agli altri Enti pubblici relativamente alla realizzazione di opere pubbliche o comunque di interesse pubblico, il cui onere è in tutto od in parte a carico dello Stato e degli altri Enti pubblici, una riduzione di minimi tariffari, purché limitata entro il 20%.

2. Sul potere di autoregolamentazione degli ordini provinciali degli ingegneri vedi Cass. 30 agosto 1995 n. 9155.


D.M. 1° ottobre 1948, art. 7; R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537, art. 42; L. 26 aprile 1989, n. 155, art. 4, comma 12-bis.

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