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Sent. C. Cass. 10/06/1997, n. 5172

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzioni lungo le strade - Applicabilità dell'art. 879, 2° c., C.c. - Anche per strada asservita a pubblico transito.
1. Le norme sulle distanze tra costruzioni non si applicano non solo se queste sono separate da una via pubblica (art. 879, 2° c., Cod. civ.), ma anche se la via è asservita a pubblico transito, protratto per il tempo necessario ad usucapire il relativo diritto.

1. Sulla distanza delle costruzioni dalle strade ved. Cass. 12 febbraio 1994 n. 1429 R (Costruzione a confine con vie e piazze pubbliche), 25 novembre 1993 n. 11673 R (Come sopra), 24 aprile 1993 n. 4843 R (Distanze delle costruzioni dal ciglio stradale), 19 febbraio 1993 n 2025 R (Distanze da strade vicinali soggette al pubblico transito e perciò equiparate a strade pubbliche), 17 ottobre 1992 n. 11434 R (Costruzioni lungo strade private aperte al pubblico - Disciplina applicabile è quella regolamentare per le strade pubbliche), S.U. 15 ottobre 1992 n. 11260 R (Uso del termine "strada"), S.U. 4 agosto 1992 n. 9235 R (Distanza fra costruzione e strada pubblica). Si riportano qui appresso gli artt. 873 e 879 C.c. sulle distanze e l'art. 1158 C.c.; che è la norma fondamentale sull'usucapione Art. 873 (Distanze nelle costruzioni). Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore. Art. 879 (Edifici non soggetti all'obbligo delle distanze o a comunione forzosa). (1°c.) Alla comunione forzosa non sono soggetti gli edifici appartenenti al demanio pubblico e quelli soggetti allo stesso regime, né gli edifici che sono riconosciuti di interesse storico, archeologico o artistico, a norma delle leggi in materia. Il vicino non può neppure usare della facoltà concessa dall'art. 877. (2°c.) Alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze, ma devono osservarsi le leggi e i regolamenti che le riguardano. Art. 1158 (Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari). La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni.

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