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Sent. C. Stato 22/04/1997, n. 660

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Sospensione lavori - Presupposti - Previa contestazione addebiti - Non occorre. 2. Edilizia ed urbanistica - Concessione edilizia - Annullamento regionale - Competenza - Dopo D.L.vo 1993 n. 29 - Presidente Giunta regionale e non dirigenti degli uffici.
1. La sospensione dei lavori prevista dall'art. 27, 4° c., L. 17 agosto 1942 n. 1150, avendo carattere d'urgenza e finalità cautelari, è un provvedimento che non richiede la previa contestazione degli addebiti all'autore dell'abuso. 2. Spetta al Presidente della Giunta regionale, e non ai dirigenti degli uffici, la competenza all'annullamento d'ufficio delle concessioni edilizie illegittimamente assentite dal Comune, che l'art. 27 L. 17 agosto 1942 n. 1150, come modificato dall'art. 7 L. 6 agosto 1967 n. 765, attribuiva al Presidente della Repubblica.

1. Sulla sospensione dei lavori, nel campo dell'attività edilizia, ved. C. Stato V 18 febbraio 1992 n. 132 R(Presupposti e limiti della relativa ordinanza del Sindaco) e V 28 gennaio 1992 n. 78R (Sospensione inammissibile per illegittimità della concessione non formalmente accertata).

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