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Sent. C. Stato 07/03/1997, n. 210

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1. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Autorizzato ante 2 dicembre 1996 - Salvezza - Condizioni. 2. Edilizia ed urbanistica - Piano di lottizzazione - Area interessata - Nuova destinazione - Motivazione eventuale.
1. Ai sensi dell'art. 28, 8° c., L. 17 agosto 1942 n. 1150, come sostituito dall'art. 8 L. 6 agosto 1967 n. 765, ai fini della salvezza di un piano di lottizzazione autorizzato anteriormente al 2 dicembre 1966, occorre che, prima di tale data, si sia perfezionato l'iter formativo del procedimento con l'intervento sia della deliberazione del Consiglio comunale, sia dell'autorizzazione del Sindaco. 2. In sede di adozione di una variante al piano regolatore generale è necessaria una specifica motivazione sulla nuova destinazione conferita ad un'area interessata da un piano di lottizzazione solo nel caso in cui la variante stessa incida su aspettative che derivano da un piano di lottizzazione debitamente approvato e convenzionato.

1. Ved. C. Stato IV 1° febbraio 1994 n. 92[R=WCS1F9492] e V 14 aprile 1993 n. 475 R 2. Ved. C. Stato IV 5 dicembre 1994 n. 992 R e 14 dicembre 1993 n. 1068 R.
L. 17 agosto 1942 n. 1150, art. 28, 8° c.R; L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 8R

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