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Sent.C. Cass. 22/02/1997, n. 1639

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1. Appalti oo.pp. - Anticipazioni all'appaltatore - Obbligo di recupero sugli stati di avanzamento e sul saldo dell'importo contrattuale - Revoca - Azione nei confronti del fideiussore - Presupposti.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, l'importo delle anticipazioni sul prezzo contrattuale concedibili all'appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, a norma dell'art. 1 D.M. 25 novembre 1972 (emanato in esecuzione del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627, concernente semplificazione e snellimento delle procedure in materia di Amministrazione e contabilità generale dello Stato) dietro prestazione di garanzia fideiussoria (ovvero mediante cauzione in titoli pubblici) deve essere obbligatoriamente recuperato, secondo quanto previsto dall'art. 2 D.M. cit., mediante trattenute sugli acconti relativi agli stati di avanzamento lavori, e sul saldo dell'importo contrattuale, ove necessario, e cioè (oltre al caso di esaurimento dei detti stati di avanzamento) quando l'anticipazione sia stata revocata a norma dell'art. 3 D.M. cit., per una esecuzione del contratto non conforme agli obblighi ovvero (come nella specie) nell'analoga ipotesi di rescissione autoritativa del contratto ai sensi dell'art. 340 L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F; nei predetti casi l'utilizzazione delle prestate garanzie, ai fini del recupero delle anticipazioni concesse, è consentita solo sul presupposto dell'inesistenza o della incapienza del corrispettivo ancora dovuto all'appaltatore, atteso, sotto il profilo testuale, l'uso della locuzione «occorrendo» nell'ultimo comma dell'art. 3 cit., e considerato che, con riguardo all'ipotesi di fideiussione, il sistema dell'obbligatorio recupero dell'anticipazione sul corrispettivo dell'appalto soddisfa per un verso l'interesse dell'Amministrazione ad una realizzazione certa del proprio credito, delimitando per altro verso nell'ambito della ragionevolezza il rischio dell'esposizione debitoria del garante.

1. Ved. nota a precedente Cass. 20 febbraio 1997 n. 1569.R
L. 20 marzo 1865 n. 2248, All. F, art. 340R; D.P.R. 30 giugno 1972 n. 627[R=DPR62772]; D.M. 25 novembre 1972, artt. 1 e 3

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