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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. civ. 02/04/1997, n. 2861
Sent. C. Cass. civ. 02/04/1997, n. 2861
Sent. C. Cass. civ. 02/04/1997, n. 2861
1. Geometri - Limiti di competenza - Costruzioni civili - Limiti - Strutture in cemento armato - Esclusione - Eccezioni.1. A norma dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre, in via di eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma dell'art. 16 del R.D. 274/1929, lett. l), solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando quindi comunque esclusa la suddetta competenza nel campo delle costruzioni civili ove si adottino strutture in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l'importanza, è pertanto riservata solo agli ingegneri ed architetti iscritti nei relativi albi professionali. 1. La Corte di Cassazione è costante nell'affermare che - ai sensi dell'art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 lettera l) - per ciò che concerne la progettazione, direzione, sorveglianza e liquidazione delle costruzioni in cemento armato la competenza dei geometri è ammessa solo per piccole opere accessorie in cemento armato che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; mentre resta comunque esclusa per tutte le costruzioni civili, qualunque ne sia l'importanza. Ved. Cass. 15 febbraio 1996 n. 1157 R; Cass. 19 aprile 1995 n. 4364 R; Cass. 4 gennaio 1995 n. 125 R; Cass. 2 dicembre 1994 n. 10358 R (La regola suddetta vale anche per la progettazione di massima); Cass. 28 luglio 1992 n. 9044 R; Cass. 5 dicembre 1987 n. 9044 R; Cass. 5 agosto 1987 n. 6728 R |
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