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L.R. Lombardia 27/12/2010, n. 21

Modifiche alla L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della L. 23 dicembre 2009, n. 191.
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[Premessa]



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Art. 1 - (Modifiche agli articoli 2, 13 bis, 44, 47, 48, 49, 50 e 51 della l.r. 26/2003)

1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 R (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al quinto periodo del comma 1 dell’articolo 2 le parole «e la società di cui all’articolo 49, comma 3, lettera a),» sono soppresse;

b) al comma 6 bis dell’articolo 2 prima delle parole «Salvo il verificarsi di situazioni di eccezionalità e urgenza», sono aggiunte le seguenti parole «Fatta eccezione per il servizio idrico integrato e»;

c) al comma 1 dell’articolo 13 bis le parole «, anche riuniti in Autorità d’ambito,» sono soppresse;

d) la lettera h) ter del comma 1 dell’articolo 44 è abrogata;

e) al terzo periodo del comma 1 dell’articolo 47 le parole «le Autorità d’ambito interessate» sono sostituite dalle parole «gli enti responsabili interessati, di cui all’articolo 48, comma 1 bis,»;

f) al primo periodo del comma 2 dell’articolo 47 le parole «le Autorità interessate» sono sostituite dalle parole «gli enti responsabili interessati, di cui all’articolo 48, comma 1 bis,» e al secondo periodo le parole «A tale scopo» sono sostituite dalle parole «In tal caso,»;

g) la rubrica dell’articolo 48 è sostituita dalla seguente: «Attribuzione delle funzioni delle Autorità di ambito»;

h) il comma 1 dell’articolo 48 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione dell’articolo 2, comma 186 bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2010), dal 1º gennaio 2011 le funzioni già esercitate dalle Autorità di ambito, come previste dall’articolo 148 del d.lgs. 152/2006 e dalla normativa regionale, sono attribuite alle province, ad eccezione dell’ATO della città di Milano, per il quale tali funzioni sono attribuite al Comune di Milano. Le province subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi i rapporti di lavoro in essere facenti capo alle Autorità di ambito di cui all’articolo 148 del d.lgs. 152/2006. Riguardo ai rapporti di lavoro di cui al precedente periodo, è garantita la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in godimento. Le province esercitano le funzioni di governante del servizio idrico integrato secondo il principio di leale collaborazione, impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell’ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo»;

i) dopo il comma 1 dell’articolo 48 sono inseriti i seguenti commi:

«1 bis. In ragione del rilevante interesse pubblico all’organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione, le province e il Comune di Milano, per l’ambito della città di Milano, di seguito indicati quali enti responsabili degli ATO, costituiscono in ciascun ATO, nella forma di cui all’articolo 114, comma 1, del d.lgs. 267/2000 e senza aggravio di costi per l’ente locale, un’azienda speciale, di seguito denominata Ufficio di ambito, dotata di personalit&agra

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Art. 2 - (Disposizioni transitorie e finali)

1. Nelle more della costituzione dell’Ufficio d’ambito, che deve avvenire improrogabilmente entro il 1º luglio 2011, le Province si avvalgono delle Autorità d’ambito tramite apposita convenzione.

2. I rapporti giuridici facenti capo alle Autorità d’ambito di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), si intendono quelli già in essere alla data dell’entrata

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Art. 3 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2011.

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