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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 19/05/1997, n. 14
L. R. Lombardia 19/05/1997, n. 14
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[Premessa] |
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - Ambito di applicazione.N2 1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e nell’ambito della potestà legislativa regionale |
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Art. 2. - Tipologie di contrattazione.1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale 2 dicembre 1994, n. 36 (Amministrazione dei beni immobili regionali), i procedimenti contrattuali dai quali deriva un’entrata sono effettuati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, secondo le modalità definite da ciascuna stazione appaltante di cu |
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Art. 3. - Forme di contrattazione. [N=8]1. N9 2. N10 3. N11 3-bis. Ferme restando le competenze dei funzionari delegati di cui al titolo VI del regolamento regionale 2 aprile 2001, n. 1 (Regolamento di contabilità della Giunta regionale), la Giunta regionale, in attuazione dell’articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazio |
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Art. 3-bis. - Delibera di programmazione delle acquisizioni.N17 1. Entro il 31 dicembre di ogni a |
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Titolo II - FORNITURE DI BENI |
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Art. 4. |
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Titolo III - APPALTI DI SERVIZI |
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Titolo IV - NORME COMUNI |
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Art. 6. |
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Art. 7. |
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Art. 8. |
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Art. 9. |
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Art. 10. - Criteri di aggiudicazione.N23 1. Nei contratti di cui alla presente legge la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto disposto dal d.lgs. 163/2006. |
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Art. 11. - Indizione.N24 1. Ciascuna stazione appaltante d |
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Art. 12. |
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Art. 13. |
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Titolo V - PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE |
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Art. 14. - Procedimento di gara.N26 1. Il responsabile unico del procedimento o altro soggetto incaricato di presiedere la gara procede in seduta pubblica, eventualmente assistito dall’ufficiale rogante o da un notaio, e secondo le modalità stabilite da ciascuna stazione appaltante di cui all’articolo 1, comma 1: a) alla verifica della integrità e della chiusura dei plichi contenenti le offerte pervenute; |
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Art. 15. - Responsabile unico del procedimento.N27 1. Per ogni procedimento contrattuale di cui alla presente legge, le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, nominano un responsabile unico del procedimento (RUP) ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. 163/2006. 2. Ove non sia diversamente stabilito con il provvedimento di nomina e compatibilmente con le funzioni attribuite alla dirigenza, al RUP sono attribuiti i seguenti compiti: a) fornire dati e informazioni per la predisposizione della delibera di programmazione prevista dall’articolo 3-bis, ovvero, nel caso degli enti del sistema regionale di cui all’articolo 1, per la predisposizi |
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Art. 16. |
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Art. 17. - Aggiudicazioni.1. N28 2. L’aggiudicazione definitiva ha per oggetto la verifica di conformità di tutti gli atti di gara e viene disposta con provvediment |
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Art. 18. |
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Titolo VI - ESECUZIONE DEI CONTRATTI |
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Art. 19. - Stipula ed esecuzione dei contratti.N33 1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 13, del d.lgs. 163/2006, i contratti di cui alla presente legge sono stipulati mediante atto pubblico notarile |
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Art. 20. - Controlli sull’esecuzione del contratto.N34 1. Le stazioni appaltanti di cui all’articolo 1, comma 1, disciplinano i collaudi, le verifiche di conformità e gli altri strumenti di controllo sull&rsq |
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Titolo VII - NORME FINALI E ABROGAZIONI |
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Art. 21. - Disposizioni finanziarie.1. Agli oneri derivanti dall’art. 17 si provvede mediante le somme annualmente stanziate al cap |
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Art. 22. - Abrogazioni.1. Sono abrogate: a) la l.r. 28 aprile 1983, n. 36, "Disciplina dell’attività contrattuale della Regio |
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Art. 23. - Dichiarazione d’urgenza.1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia. |
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