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11/12/2017

Mancata indicazione degli oneri sicurezza in caso di forniture servizi intellettuali

Secondo il TRGA Trento 01/12/2017, n. 319, ai sensi dell’art. 83, comma 8, del D. Leg.vo 50/2016, è nulla, per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, la previsione del bando di gara che, in caso di forniture di servizi di natura intellettuale, sancisca l’esclusione del concorrente che non abbia indicato i propri oneri aziendali per la sicurezza. Ed infatti l’art. 95, comma 10, D. Leg.vo 50/2016 ha esonerato espressamente i concorrenti dall’indicazione dei suddetti oneri laddove l’appalto abbia ad oggetto “servizi di natura intellettuale”. La sentenza tiene conto anche degli orientamenti precedenti sullo stesso tema nella vigenza del D. Leg.vo 163/2006 e del D. Leg.vo 50/2016 prima delle modifiche del c.d. correttivo (D. Leg.vo 56/2017).

Dalla redazione