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Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Min. Interno 22/11/2017
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TESTO DEL DECRETOIL MINISTRO DELL’INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 1° marzo 1968, n. 186, recante «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici»; Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 e successive modificazioni, recante «Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai comp |
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Art. 1. - Campo di applicazione1. Il presente decreto disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di conteni |
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Art. 2. - Obiettivi1. I contenitori-distributori disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi: |
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Art. 3. - Disposizioni tecniche1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 2, è approvata la regola tecnica di cui all&rsq |
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Art. 4. - Applicazione delle disposizioni tecniche1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione dei casi riportati al comma 2. 2. Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica di cui all’art. 3 i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui: |
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Art. 5. - Impiego di prodotti per uso antincendio1. I prodotti per uso antincendio, impiegati nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere: a) identificati univocamente sotto la responsabilità del produttore, secondo le procedure applicabili; b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto; |
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Art. 6. - Disposizioni finali1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di prevenzione incendi: a) decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 recante «Norme per il rifornimento di carburan |
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Allegato 1 - Regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C (articolo 3) |
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1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali1.1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro dell’interno del 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983. 1.2. Ai fini della presente regola tecnica, si definisce, inoltre: |
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2. Capacità del contenitore-distributore e del deposito di distribuzione2.1. La capacità geometrica massima del contenitore-distributore è fissata in 9 m3. |
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3. Accesso all’area3.1. Ai mezzi dei vigili del fuoco deve essere garantita la possibilità di avvicinamento ai contenitori-distributor |
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4. Criteri di installazione e caratteristiche costruttive4.1.1 contenitori-distributori e i relativi dispositivi e componenti devono essere costruiti e installati secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente. A tal fine, il serbatoio può essere: a) a doppia parete e con sistema di monitoraggio continuo dell’intercapedine; le pareti dei serbatoi possono essere: a.1 entrambe metalliche, con la parete esterna con protezione anticorrosione; a.2 parete interna metallica ed esterna con altro materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché idoneo a garantire la tenuta dell’intercapedine tra le pareti; a.3 entrambe le pareti in materiale non metallico, ma di classe A1 di reazione al fuoco, purché resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed alla corrosione; |
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5. Distanze di sicurezza5.1. I contenitori-distributori devono osservare le seguenti distanze minime di sicurezza esterne ed interne da: a) fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2011, n. 151: 5 m; |
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6. Altre misure di sicurezza |
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7. Impianto elettrico e messa a terra7.1. Gli impianti e le apparecchiature elettriche, ove presenti, devono essere realizzati ed installati in conformità a qua |
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8. Estintori8.1. In prossimità di ogni contenitore-distributore deve essere garantita la presenza di almeno due estintori porta |
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9. Norme di esercizio9.1. L’esercizio e la manutenzione del contenitore-distributore devono essere effettuati secondo la regola dell’arte ed essere condotti in accordo alla regolamentazione vigente ed a quanto indicato nelle norme tecniche pertinenti e nel relativo manuale d’uso e manutenzione. 9.2. Il manuale d’uso e manutenzione del contenitore-distributore è predisposto dall’installatore o dal fabbricante, anche sulla base dei dati forniti dai fabbricanti dei componenti installati ed è fornito al responsabile dell’attività. 9.3. Devono essere rispettate le seguenti norme di esercizio: |
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