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04/12/2017

Lombardia: standard formativi per installatori e manutentori impianti FER

La Regione Lombardia modifica la regolamentazione degli standard professionali e formativi adeguandola alle Linee guida nazionali del 22/12/2016 e alla Delib. G.R. 02/10/2017 n. X/7143.

Il D. Dirig. 24/11/2017, n. 14744, pubblicato sul BURL 01/12/2017, n. 48, ha approvato lo Standard formativo e professionale per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili - FER. Con il provvedimento, che supera quanto in precedenza disposto con D. Dirig. 21/10/2015, n. 8711, la Lombardia rende attuative le diposizioni con cui recentemente, attraverso la Delib. G.R. 02/10/2017, n. X/7143, era stato modificata la normativa regionale di riferimento, ovvero la Delib. G.R. 31/07/2015, n. X/3965 (Disposizioni per l’esercizio, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici) in relazione agli obblighi di formazione abilitante e di aggiornamento.

Il D. Dirig. 14744/2017 prevede che:

  • i percorsi formativi abilitanti possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all’Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale che siano altresì in possesso dei laboratori nonché del corpo docente specifico per le discipline tecniche;
  • i percorsi formativi di aggiornamento possono essere attivati esclusivamente dagli enti accreditati all’Albo regionale dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale;
  • fermo restando l’unicità della figura professionale, per ciascun percorso di tecnico installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche alimentate da fonti rinnovabili deve identificarsi uno specifico indirizzo con riferimento a specifiche tipologie sui quali il tecnico opera prevalentemente (Biomasse per usi energetici - Pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS - Sistemi solari termici - Sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici);
  • tutti i soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4, comma 1 lettere a), b) c), d) del D. Min. Sviluppo Econ. 22/01/2008, n. 37 sono tenuti a partecipare ad attività formative di aggiornamento ogni tre anni.

Al termine dei percorsi formativi abilitanti e di aggiornamento, secondo modalità telematiche che saranno definite successivamente, i nominativi dei soggetti che hanno concluso positivamente i percorsi di installatore e manutentore straordinario di impianti FER saranno trasmessi al registro delle imprese tenuto dalle Camere di Commercio, ai fini dell’adeguamento automatico delle posizioni d’impresa e dell’inserimento nel fascicolo elettronico d’impresa.
 

Dalla redazione