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27/11/2017

Inerzia della P.A. e risarcimento danni al privato che ha perso incentivi pubblici

Con la sentenza C. Stato 13/11/2017, n. 5197, sono stati ribaditi i principi di diritto fondamentali da applicarsi per valutare il diritto del privato a vedersi risarcito il danno conseguente al ritardo osservato dall'amministrazione nel rilascio di un provvedimento autorizzatorio. Molto interessante l'applicazione alla fattispecie concreta.

Nel caso esaminato il privato lamentava di aver perso l'accesso agli incentivi del c.d. "Conto energia", atteso che durante la decorrenza del periodo la normativa per l'accesso agli incentivi stessi aveva subito una modifica in senso fortemente peggiorativo, comportando l'impossibilità per il proponente dell'iniziativa di percepire la tariffa incentivante oltre che il prezzo dell'energia.

Secondo la Corte, poiché il ritardo avrebbe determinato il mutamento in senso negativo della disciplina delle tariffe incentivanti, la mancata realizzazione dell'impianto non assumerebbe, ai fini della debenza e quantificazione del risarcimento, rilievo alcuno, atteso che il soggetto privato non potrebbe essere onerato dell'obbligo di realizzare l'investimento a condizioni peggiori di quelle legittimamente stimate, poiché ciò si risolverebbe in una impropria tutela del comportamento illegittimo della P.A. rispetto ai termini normativamente definiti del procedimento.

In altri termini, secondo la Corte escluderebbe il nesso di causalità della condotta dell’amministrazione, nonché qualsiasi profilo di colpa dell’amministrazione stessa, la circostanza che l’evento dannoso denunciato attiene al mancato accesso agli incentivi pubblici oltre al valore della produzione di energia, che non discende in via immediata dal rilascio dell’autorizzazione unica, ma dalla mancata costruzione e messa in esercizio dello stesso prima che la normativa statale sugli incentivi in favore dei grandi impianti subisse una radicale modifica

Dalla redazione