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22/11/2017

Spese CTU: rimborso per specialisti incaricati e opposizione al decreto di pagamento

Seppure il CTU possa sempre avvalersi dell’opera di specialisti ed esperti al fine di acquisire tutti i necessari elementi di giudizio, e ciò anche senza autorizzazione del giudice, ai diversi fini della rimborsabilità delle spese sostenute per avvalersi di tali ausiliari, il CTU deve essere preventivamente autorizzato dal giudice. In assenza di tale autorizzazione non può essergli riconosciuto alcun compenso, neppure sotto forma di rimborso spese.

Lo ha ribadito la sentenza Cass. 20/11/2017, n. 27418.
Con la stessa sentenza i giudici hanno altresì chiarito che - stante il tenore dell’art. 34 del D. Leg.vo 150/2011 (comma 17), il quale ha soppresso il termine di 20 giorni dall’avvenuta comunicazione, previsto dall’art. 170 del D.P.R. 115/2002, per la proposizione dell’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia, e stante la sentenza della Corte Costituzionale 106/2016 che ha statuito la legittimità costituzionale di tale soppressione - il termine per l’opposizione al decreto di liquidazione delle spese di giustizia nel modello del rito sommario è quello di 30 giorni stabilito in generale per il riesame dei provvedimenti adottati in prima istanza nell’ambito di procedure riconducibili allo schema del rito sommario.

Dalla redazione