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Delib. G.R. Sardegna 25/03/2010, n. 12/24

Direttive regionali in materia di inquinamento elettromagnetico.
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[Premessa]



L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che è di competenza delle Regioni, ai sensi dell’art. 54 della legge regionale n. 9/2006, R che recepisce i contenuti dell’art. 8 della legge n. 36/2001 R (legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ovvero la definizione dei criteri localizzativi, degli standard urbanistici, delle prescrizioni e delle incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili.

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Allegato - DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO


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1. PREMESSA

Il presente documento costituisce lo strumento di riferimento sia per i soggetti pubblici coinvolti, in particolare le amministrazioni comunali, sia per i soggetti privati, proprietari e gestori di impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione che generano campi elettromagnetici.

Le direttive si propongono di dare attuazione ai seguenti principi generali:

a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche conformemente all’articolo 32 della Costituzione;

b) consentire l’ordinato sviluppo, la corretta localizzazione ed il risanamento degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;

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2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI DI SETTORE


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2.1. Normativa nazionale e comunitaria

- Decreto del Ministero dell’ambiente n. 381 del 10 settembre 1998 recante “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana”;

- Decreto Legge 23 gennaio 2001, n. 5 recante “Differimento dei termini in materia di trasmissioni radiotelevisive - risanamento di impianti radiotelevisivi “;

- Legge 22 febbraio 2001, n. 36 recante “Le

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2.2. Normativa regionale

- Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”.

- Legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 “Dis

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3. AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI


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3.1. Ambito di applicazione

Rientrano nell’ambito di applicazione del presente documento gli impianti e le appar

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3.2. Esclusioni

Sono esentate dalle disposizioni delle presenti linee guida le seguenti tipologie di impianti e di attività:

- telecomandi a distanza;

- controlli di processo;

- allarmi anti-intrusione, sia per la parte destinata al rilevamento che per la comunica

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4. PIANIFICAZIONE


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4.1. Aree sensibili

I comuni, ai sensi all’articolo 55, comma 4 della L.R. n. 9/2006, sono tenuti a provvedere alla “individuazione, perimetrazione, costituzione e eventuali modifiche delle aree sensibili”.

Va sottolineato che, finora il legislatore italiano, come pure quello regionale, non hanno provveduto a fornire una opportuna definizione di “area sensibile” e pertanto le presenti direttive prendono spunto direttamente dall’esperienza maturata nelle altre regioni italiane.

Si ritiene che si possano individuare aree sensibili di due tipi:

a. aree sensibili di interesse socio-sanitario;

b. aree sensibili di interesse storico-architettonico e paesaggistico-ambientale.

Le aree sensibili di interesse socio-s

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4.2. Programma annuale delle installazioni degli impianti

Il Comune può disporre nel proprio regolamento comunale che i gestori degli impianti fissi di cui alle presenti direttive provvedano alla presentazione di un “programma annuale delle installazioni”, sia al fine di consentire una più attenta gestione del territorio, sia allo scopo di promuovere l’informazione e la partecipazione della popolazione.

Il programma annuale delle installazioni degli impianti deve contenere l’elenco delle ins

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Procedimento di approvazione

Nel seguito vengono fornite delle indicazioni in merito al procedimento di approvazione del programma annuale delle installazioni e alla tempistica che i Comuni possono seguire.

Il gestore deve presentare presso il Comune di competenza, il programma annuale delle installazioni e/o modifica degli impianti entro il 30 aprile dell’anno che precede le installazioni.

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4.3. Regolamento comunale

L’Amministrazione comunale può dotarsi di un regolamento atto a disciplinare la localizzazione degli impianti definiti al paragrafo 3 della parte prima, così come previsto all’articolo 8, comma 6, della L. n. 36 del 22 febbraio 2001 R e all’articolo 55, comma 4 della L.R. n.9 del 12 giugno 2006, allo scopo di assicurare il razionale insediamento urbanistico e territoriale degli impianti oggetto del presente documento e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

A tal fine nel regolamento comunale di installazione il Comune dovrà provvedere ad individuare le aree sensibili, nelle quali vietare l’installazione, sulla base dei criteri esposti nelle presenti direttive.

Considerato che è di competenza del Comune, ai sensi della L.R. 9/2006, provvedere inoltre ad identificare i siti di installazione per gli impianti per l’emittenza radiotelevis

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5. PROCEDURE AUTORIZZATIVE


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5.1. Impianti fissi

I Comuni, ai sensi dell’art 55 della L.R. 9/2006, sono titolari della competenza al rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e la modifica degli impianti per l’emittenza radiotelevisiva e degli impianti fissi per la telefonia mobile.

Allo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) è stata attribuita invece, con la legge regionale 3/2008, la responsabilità di tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività economiche e produttive di beni e servizi e di tutti i procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione, all’ampliamento, alla cessazione, alla riattivazione, alla localizzazione e alla rilocalizzazione di impianti produttivi, ivi incluso il rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie.

Nella stessa L.R. 3/2008 e in particolare all’art. 1 commi da 16 a 32, è altresì indicata la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Nello specifico si evidenzia che le richieste di installazione relative a nuovi impianti per telefonia mobile e di emittenza radiotelevisiva, nonché quelle di modifica di quelli esistenti, devono essere presentate al SUAP, utilizzando la modulistica da questo predisposta, peraltro disponibile sul sito web www.sardegnasuap.it e presso l’ufficio SUAP del Comune territorialmente competente, e, in particolare:

a) la DUAAP;

b) la check list;

c) la dichiarazione di conformità dell’impianto alle vigenti norme in materia di impianti ricetrasmittenti per teleradiocomunicazioni (allegato A-13);

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5.2. Impianti temporanei di telefonia mobile

Sono impianti temporanei le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base), collocate su supporto carrellato mobile, o comunque facilmente rimovibili, destinate ad operare per un periodo di tempo limitato. L’attività è quindi consentita per un periodo di tempo commisurato al tipo di esigenza per cui l’impianto è destinato. Non sono considerati impianti temporanei quelli che necessitano di ancoraggi al suolo, se non per motivi di sicurezza.

L’installazione di impianti temporanei potrà essere prevista esclusivamente in casi di emergenza o eccezionalit&agra

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5.3. Cambio di titolarità dell’impianto

Nel caso di variazione di titolarità dell’impianto, il nuovo titol

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6. VIGILANZA, CONTROLLO E MONITORAGGIO


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6.1. Vigilanza e controllo

L’attività di vigilanza e di controllo è di competenza delle Amministrazioni comunali che possono avvalersi del supporto dell’ARPAS per le verifiche tecniche e i necessari controlli.

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6.2. Monitoraggio dei campi elettromagnetici

Nel territorio regionale è presente una rete regionale di monitoraggio in continuo dei c

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7. RISANAMENTO


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7.1. Premessa

Le presenti direttive disciplinano inoltre le modalità di intervento per il risanamento dei siti ove vengono superati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità dei campi elettromagnetici di cui agli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 08.07.2003 relativo ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz.

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7.2. Riduzione a conformità

All’attuazione della riduzione a conformità si procede mediante la riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati dalle singole sorgenti secondo quanto previsto dall’allegato C del DPCM 8.7.2003.

Questa procedura consente di valutare per ogni sorgente l’entità della riduzione, che deve essere ottenuta tramite la diminuzione della potenza al connettore d’antenna, oppure tramite misure di analoga efficacia, quali, ad esempio, l’innalzamento del centro elettrico del sistema radiante o la modifica del diagramma di irradiazione dello stesso (modifica dell’antenna, adozione di opportuni schermi).

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7.3. Piani di risanamento

I gestori degli impianti per radiodiffusione ovvero i gestori degli impianti per telecomunicazioni sono tenuti a informare tempestivamente la Provincia nel caso in cui vi sia una situazione di superamento dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità e contestualmente non sia possibile attuare la procedura di riduzione a conformità in quanto non verrebbe garantito il mantenimento della qualità del servizio, e procedere alla redazione del “Piano di risanamento” ai sensi dell’art. 9, della L. 36/2001, entro un tempo congruo e comunque non oltre 6 mesi.

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8. CATASTO REGIONALE DEGLI IMPIANTI FISSI CHE GENERANO CAMPI ELETTROMAGNETICI

Il catasto regionale degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici è stato istituito ai sensi dell’art. 8 della L. 22/2/2001, n. 36, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/26 del 2004, con la quale veniva inoltre stabilito di porre la sede del catasto presso il competente ufficio dell’Assessorato della difesa dell’ambiente della Regione Sardegna, nelle more della piena operatività dell’ARPAS.

Il catasto, contiene, per ciascun impianto, informazioni di carattere generale ed informazioni tecniche e georeferenziate e consente di visualizzare la distribuzione geografica delle sorgenti elettromagnetiche. Con l’utilizzo di appositi software è inoltre possibile formulare previsioni e simulazioni di impatto degli impianti anche in termini di controllo dei limiti di esposizione.

Il catasto, aggiornato con le comunicazioni dei gestori degli impianti

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ALLEGATI


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Allegato 1 - Limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualità di cui al Dpcm 8 luglio 2003 relativi a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz


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Tabella 1. Limiti di esposizione


Intensità di camp

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Tabella 2. Valori di attenzione

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Tabella 3. Obiettivi di qualità

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Allegato 2 - Modulo per la trasmissione dei dati per il catasto degli impianti fissi che generano campi elettromagnetici

Nel seguito si riportano separatamente due schede da compilare, la scheda anagrafica del soggetto gestore - concessionario e la scheda tecnica

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Tabella 1. Scheda anagrafica (per tutti i gestori)

NUM

Nome campo

Formato

Descrizione del campo

1

TipologiaSoggetto

1 Car.

Tipo soggetto:

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Tabella 2. Scheda tecnica dell’impianto utilizzabile per SRB, Televisione e DVB-H, Radio, Radar

NUM

Nome campo

Formato

Descrizione del campo

1

FlagNuovo

1 Car.

Tipo installazione:

-0-(zero) Nuova installazione

-1-(uno) Modifica installazione

-2-(due) Dismissione (se la dismissione riguarda l’intero sito si devono trasmettere i dati relativi a ciascun impianto/fonte del sito).

2

PartitaIvaGestore

11 Car.

Partita IVA del gestore o concessionario.

3

CodiceSito

10 Car.

Il codice che il gestore attribuisce al sito.

4

CodiceSorgente

15 Car.

Il codice definito dal gestore come codice numerico che diversifica le sorgenti del sito. N.B. La sorgente non deve essere confusa con l’antenna, essendo essa il mezzo che la sorgente utilizza per emettere il campo elettromagnetico.

5

NomeComune

50 Car.

Comune di appartenenza del sito per esteso.

6

SiglaProvincia

2 Car.

Sigla provincia

7

TipoVia

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Tabella 3. Tipologia di Servizio

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Tabella 4. Elenco delle antenne

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