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Delib. G.R. Valle D'Aosta 12/03/2010, n. 635

Approvazione delle linee guida per l'applicazione della L.R. 4 agosto 2009, n. 24 e della Delib. G.R. n. 3753/2009 in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio regionale.
La presente delibera è stata revocata dalla Deliberaz. G.R. del 09/03/2012 n.514.
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[Premessa]


N4



LA GIUNTA REGIONALE


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LEGGE REGIONALE 4 AGOSTO 2009, N. 24 MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE URBANISTICHE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO IN VALLE D’AOSTA E LA RELATIVA DISCIPLINA D’ATTUAZIONE. LINEE GUIDA

Febbraio 2010

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1. PREMESSA

La l.r. 24/2009 R definisce, all’art. 1, le finalità che si possono individuare in:

1. misure di semplificazione delle procedure vigenti per la realizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio

2. disciplina delle incentivazioni volte a favorire il miglioramento della qualità degli edifici, l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili.

In particolare per quanto riguarda queste finalità, la legge ha disciplinato:

1. gli interventi di ampliamento nel limite del 20% del volume esistente;

2. gli interventi di demolizione e ricostruzione con ampliamento entro il limite del 35% della volumetria esistente, con finalità di miglioramento della qualità architettonica, dell’efficienza energetica ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e secondo criteri di sostenibilità ambientale;

3. l’introduzione di forme semplificate e celeri per l’attuazione degli interventi edilizi;

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2. PRINCIPALI CONTENUTI


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2.1. ADEMPIMENTI DELLA REGIONE

L’articolo 11 della l.r. 24/2009 precisa che:

1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, ogni ulteriore adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all’attuazione della presente legge. In particolare, la Giunta regionale, d’intesa con il Consiglio permanente degli enti locali e sentita la Commissione consiliare competente, definisce:

a. i criteri, i parametri e le condizioni che determinano il miglioramento della qualità degli edifici, l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e l’utilizzo delle fonti di energia alternative e rinnovabili, relativamente agli interventi di cui agli ar

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3. LIMITAZIONI GENERALI

La l.r. 24/2009, ancorché superi le disposizioni dei PRG, non trova applicazione in modo indis

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3.1 INTERVENTI NON CONSENTITI

Nello specifico gli interventi non sono consentiti sulle unità immobiliari:

a) anche parzialmente abusive, oss

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3.2 INTERVENTI CONSENTITI SOLO A DETERMINATE CONDIZIONI

In alcuni casi gli interventi previsti dalla l.r. 24/2009 sono consentiti solo a determinate condizioni.

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3.3 INTERVENTI CONSENTITI FATTO SALVO IL RISPETTO DELLA PIANIFICAZIONE COMMERCIALE

La l.r. 24/2009 fa infine salva la pianificazione di settore: in tal senso l’articolo 5, comma

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3.4 ALTRE LIMITAZIONI AGLI INTERVENTI

Il comma 5 dell’articolo 5 precisa che gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 non sono cumulabili tra loro, non è quindi consentito sommare i bonus volumetrici derivanti da una demolizione con quelli dell’ampliamento anche se in tempi diversi: ogni unità immobiliare può usufruire di un unico bonus calcolato sul volume esistente al momento dell’entrata in vigore della legge che si trovi nella situazione dell’articolo 2 (ampliamento) o degli articoli 3 e 4 (demolizione e ricostruzione).

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3.5 LIMITAZIONI NELLE ZONE DI TIPO A - CENTRI STORICI

Una trattazione specifica merita l’articolo 2, comma 6, della l.r. 24/2009 che definisce particolari limitazioni nelle zone di tipo A dei PRG.

La disposizione fa riferimento in particolare al concetto di classificazione come definita dall’articolo 52 della l.r. 11/1998 e dalle deliberazioni attuative. N1

Innanzitutto l’art. 6, comma 2, lett. d), della l.r. 24/2009 stabilisce che gli interventi in oggetto non sono consentiti sulle unità immobiliari poste nelle zone territoriali di tipo A, in assenza della classificazione degli edifici di cui all’articolo 52 della l.r. 11/1998.

Alla luce delle disposizioni richiamate al fine dell’applicazione della l.r. 24/2009, per assenza di classificazione degli edifici si deve in

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3.6 LIMITAZIONI NELLE ZONE DI TIPO E

Il comma 4, dell’art. 6 della l.r. 24/2009 definisce una disciplina particolare per le zone territoriali di tipo E (ovvero le parti del territorio comunale totalmente in edificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili).

Nelle zone di tipo E, infatti, gli interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4 possono riguardare le sole unità immobiliari ad uso residenziale.

Si ricorda che, ai sensi , dell’art. 73, comma 2, della l.r. 11/1998, le destinazioni di tipo residenziale si possono individuare nelle lettere:

c) destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali;

d) destinazione ad abitazione permanente o principale;

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3.7 LIMITAZIONI DI TIPO TEMPORALE

Per concludere il capitolo sulle limitazioni, si ricorda che l.r. 24/2009 definisce due limiti di tipo temporale.

Il primo limite si riferisce agli interventi previsti all’art. 2, ovvero alla possibilità di ampliare, nella misura massima del 20%, gli edifici; in tal caso la legge stabilisce che hanno titolo di usufru

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4. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO

Avendo finora descritto dove i benefici della l.r. 24/2009 non trovano applicazione o trovano applica

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4.1 INTERVENTI DI CUI ALL’ ARTICOLO 2

Per quanto previsto all’art 2, è consentito l’ampliamento o la realizzazione di unità immobiliari (anche nuove) per le quali il titolo abilitativo edilizio sia stato acquisito entro il 31 dicembre 2008, mediante l’esecuzione di nuovi volumi e superfici in deroga agli strumenti urbanistici generali (PRG), dei relativi strumenti attuativi (Normativa d’attuazione per le zone di tipo A, Piani urbanistici di dettaglio) e ai regolamenti edilizi (RE). L’ampliamento non può essere superiore complessivamente al 20% del volume esistente e può essere realizzato una sola volta per ogni unità immobiliare.

Le deroghe non si applicano evidentemente alle norme di PRG che fanno esplicito riferimento a norme di legge (riproducendole semplicemente nel testo delle NTA), né alle previsioni del piano regolatore generale comunale (PRG) per quanto concerne le destinazioni d’uso come definite all’art. 73 della l.r. 11/1998.

Gli interventi sono inoltre realizzabili a condizione che:

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4.2 INTERVENTI DI CUI ALL’ ARTICOLO 3

L’art. 3 della l.r. 24/2009 prevede la possibilità di realizzare interventi consistenti nell’integrale demolizione e ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 31 dicembre 1989, con aumento fino al 35% del volume esistente al momento di entrata in vigore della legge.

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4.3 INTERVENTI DI CUI ALL’ ARTICOLO 4

Al fine di favorire la realizzazione di interventi significativi di riqualificazione del patrimonio sul territorio regionale, la l.r. 24/2009 prevede la possibilità di realizzare interventi consistenti nel

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5. PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI

Nell’ottica della semplificazione, l’articolo 5 della l.r. 24/2009 stabilisce che gli interventi di ampliamento del 20% di cui all’articolo 2, su unità immobiliari destinate ad abitazione permanente o principale, sono realizzati previa denuncia di inizio dell’attività (DIA). Per destinazione ad abitazione permanente o principale, si intende quella desunta dal titolo edilizio più recente e, qualora l’unità immobiliare oggetto di intervento ne sia sprovvista, è desunta dagli elementi previsti per l’applicazione dall’imposta comunale sugli immobili (ICI) al momento della presentazione della DIA.

Al fine di poter effettivamente realizzare e monitorare che gli interventi perseguano un miglioramento del patrimonio edilizio, tutti gli altri interventi sono soggetti al rilascio della concessione edilizia o del titolo unico in materia di attività produttive.

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6. IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA L.R. 24/2009

Quale misura di semplificazione a favore di cittadini ed imprese e quindi per uniformare le modalità di presentazione delle istanze, per ogni intervento disciplinato dalla l.r. 24/2009 deve essere compilato il modello B) allegato alla DGR n. 3753/2009 esclusivamente mediante il sistema informatico disponibile in INTERNET - denominato “Legge Casa” - messo a disposizione sul sito della Regione.

Ciò consentirà anche di avviare sia la banca dati immobiliare informatizzata, di cui all’articolo 12, sia la fase di monitoraggio dell’ap

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7. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. N. 24/2009


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7.1 STATO DELL’ARTE SULLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI

La l.r. 24/2009 introduce nel quadro normativo regionale il concetto di sostenibilità ambientale.

Al fine di sviluppare quindi un inquadramento della tematica nel contesto normativo nazionale ed internazionale si ritiene utile fornire alcune brevi informazioni in attesa che il disegno di legge nazionale ne definisca definitivamente il quadro.

Nel 2000 è nato il gruppo di lavoro Italiano nell’ambito del processo internazionale di ricerca e sviluppo, coordinato dall’associazione iiSBE (international initiative for a Sust

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7.2 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DALLA L.R. 24/2009 IN VALLE D’AOSTA

Sebbene i principi illustrati sulla sostenibilità ambientale, derivanti dalle norme europee, nazionali o di altre regioni, si applichino a tutto il comparto edilizio ed in particolare a quello residenziale, nel definire la delibera attuativa si è tenuto conto che l’ambito di applicazione nella nostra Regione è limitato agli interventi previsti dalla l.r. 24/2009, anche se tale applicazione parziale potrebbe costituire un ottimo banco di prova per poi estenderne l’a

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7.3 SISTEMA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE

Il sistema di valutazione permette di stimare il livello di qualità ambientale di un edificio in fase di progetto, misurandone la prestazione rispetto ai 14 sub-criteri individuati raggruppati in 5 macro-aree.

In base alla specifica prestazione, l’edificio, per ogni sotto-criterio riceve un punteggio pari a -1, 0, +3, +5. In particolare, la scala di valutazione utilizzata è così composta:


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7.4 MACRO-AREE DI VALUTAZIONE E SUB-CRITERI E VALUTAZIONE FINALE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

L’elenco di seguito riportato evidenzia, nella parte sinistra, le cinque macro-aree di valutazione (qualità del sito, consumo di risorse, carichi ambientali, qualità ambientale e qualità del servizio) e i 15 sub-criteri in cui sono suddivisi. Nella parte di destra si trova, invece, il peso che ogni sub-criterio ha all’interno della propria macro-area di riferimento.




Peso dei criteri di cui all’art.1, comma 2 della l.r. 24/2009

ELENCO SCHEDE

N. scheda

intervento destinato ad abitazione permanente o principale, temporanea

intervento destinato ad usi ed attività produttive, artigianali o commerciali e ad attività turistiche e ricettive extra-alberghiere

1. Qualità del sito

(1)


15%

(2)

15%

1.1 Riutilizzo di strutture esistenti

(3)

1

40%

(4)

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7.5 SCHEDE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Le schede sono strutturate secondo diversi campi, che aiutano alla compilazione della scheda stessa.


1_RIUTILIZZO DI STRUTTURE ESISTENTI

AREA DI VALUTAZIONE

1. Qualità del sito

CRITERIO

1.1 Condizioni del sito

ESIGENZA (1)

Favorire il riutilizzo dei fabbricati esistenti. Disi

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7.6 VALUTAZIONE CORRELATA AL PAESAGGIO E ALLA TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI E ARCHITETTONICI

(schede N. 1, 2)

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Scheda 1_Riutilizzo di strutture esistenti

L’obiettivo della scheda è quello di favorire il riutilizzo dei fabbricati esistenti disincentivando le demolizioni e ricostruzioni in presenza di fabbricati e

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Scheda 2_ Integrazione con il contesto urbano e paesaggistico

Con questa scheda l’obiettivo è quello di rafforzare o promuovere l’identità de

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7.7 VALUTAZIONE CORRELATA ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Nel sistema informatico la scheda di valutazione di sostenibilità ambientale prevede, nella sc

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1) Interventi di cui all’art. 2 della l.r. 24/2009

Il valore del fabbisogno annuo di energia primaria globale (Epgl) coincide con il fabbisogno annuo di energia primaria per climatizzazione invern

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2) Interventi di cui agli art. 3 e 4 della l.r. 24/2009

Il valore del fabbisogno annuo di energia primaria globale (Epgl) coincide con iI fabbisogno annuo di energia primaria globale previsto dalla l.r. 2

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Scheda 3_ Prestazione energetica globale

Al fine di limitare il consumo di energia primaria globale (Epgl) è oppo

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Scheda 4_ Fonti rinnovabili

Il contributo dato dalle fonti rinnovabili è calcolato come rapporto tra il fabbisogno di ener

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Scheda 5_ Energia elettrica da fonti rinnovabili

La presente scheda, volta per incoraggiare l’uso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili o da cogenerazione, definisce il rapporto tra

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Scheda 8_ Emissioni di CO2 equivalente

Per ridurre la quantità di CO2 equivalente legata al fabbisogno di energ

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7.8 VALUTAZIONE CORRELATA AD ASPETTI AMBIENTALI

(schede N. 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13)

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Scheda 6_ Materiali eco-compatibili

L’obiettivo della scheda è quello di favorire l’impiego di materiali riciclabili e recuperabili o comunque con ciclo di vita sostenibile, senza eccessivi costi energetici al fine di diminuire il consumo di nuove risorse. In particolare, per i materiali diversi da quell

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Scheda 7_ Consumo di acqua potabile per uso interno

Con l’intento di cercare di ridurre i consumi di acqua potabile all’interno dell’ed

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Scheda 9_ Rifiuti solidi (uso domestico) e Scheda 10_ Rifiuti solidi (uso non domestico)

L’obiettivo delle schede presenti è quello di favorire, attraverso una corretta differenziazione, il riciclo dei rifiuti

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Scheda 11_ Ventilazione

Per garantire una ventilazione che consenta di mantenere un elevato grado di salubrità dell&rs

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Scheda 12_ Benessere visivo

Con l’intento di assicurare gli adeguati livelli d’illuminazione naturale in tutti gli spazi primari occupati, la scheda presente premia gli interventi volti a migliorare la qualità de

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Scheda 13_ Benessere acustico

Tale scheda ha l’obiettivo di assicurare che la progettazione dell’isolamento acustico pr

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7.9 VALUTAZIONE CORRELATA AGLI ASPETTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELL’IMMOBILE

(schede N. 14 e 15)

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Scheda 14_ Accessibilità

La scheda è stata introdotta per valorizzare le soluzioni progettuali che facilitino l’u

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Scheda 15_ Mantenimento delle prestazioni in fase operativa

Per favorire il mantenimento dell’efficienza dell’edificio nel tempo, si prevede la prese

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7.10 ASPETTI PROCEDIMENTALI RELATIVI ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Con l’obiettivo di dare attuazione alle misure di semplificazione, previste dalla l.r. 24/2009, per l’acquisizione dei titoli abilitativi validi ai fini della realizzazione degli interventi effettuati ai sensi della legge stessa, la procedura per l’attuazione degli interventi della suddetta legge prevede la compilazione di due documenti.

Il primo, da allegare all’istanza di titolo abilitativo, è il modello di cui allegato B alla DGR n. 3753/2009, il quale deve essere debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente.

Il secondo, è il documento di valutazione d

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7.11 APPLICAZIONE AGLI INTERVENTI PREVISTI DALLA LR 24/2009 DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Dopo aver illustrato il sistema della valutazione della sostenibilità ambientale si procede ad illustrare le diverse casistiche individuate in particolare dalla deliberazione di Giunta regionale n. 3753 del 18 dicembre 2009.

L’articolo 2 della l.r. 24/2009 consente l’ampliamento e la realizzazione di unità immobiliari mediante l’esecuzione di nuovi volumi e superfici. L’ampliamento non può essere superiore complessivamente al 20% del volume esistente e a condizione che siano garantite:

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8. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Per gli interventi di cui all’art. 2 della l.r. 24/2009, si precisa che gli ampliamenti inferiori al 20% della volumetria esistente non rientrano nell’ambito di applicazione della l.r. 21/2008. Per tali interventi i requisiti minimi di prestazione energetica sono stabiliti dalle norme vigenti a livello nazionale in materia di rendimento energetico nell’edilizia in attuazione della direttiva europea 2002/91/CE.

Gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della l.r. 24/2009 ricadono nell’ambito di applicazione della l.r. 21/2008 e pertanto sono soggetti al rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici stabiliti dalle delibere di Giunta regionale attuative della legge stessa.

Inoltre in tutti i casi in cui, indipendentemente dall’entità dell’ampliamento volumetrico, sono previsti interventi sull’impianto di climatizzazione invernale riconducibili alle due seguenti tipologie:

1. nuo

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9. DESTINAZIONI D’USO

Gli interventi previsti dalla legge si applicano al patrimonio edilizio regionale destinato a:

- abitazione permanente o principale;

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Schema delle destinazioni d’uso previste all’art. 73 della l.r. 11/1998 relative alle abitazioni

Categorie art. 73 l.r. 11/1998

codice

Destinazioni d’uso

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USI ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE ARTIGIANALI O COMMERCIALI DI INTERESSE PREVALENTEMENTE LOCALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI NON COLLOCABILI IN CONTESTI URBANO-ABITATIVI

Categorie art. 73 l.r. 11/1998

codice

Destinazioni d’uso

e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale

e1

usi ed attività produttive artigianali interesse prevalentemente locale

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9.1 ATTIVITÀ TURISTICHE E RICETTIVE EXTRA-ALBERGHIERE

Occorre precisare che per quanto riguarda gli ampliamenti volumetrici riguardanti le attività turistiche e ricettive alberghiere, nelle more dell’adeguamento dei PRG, si applicano SOLO le disposizioni della , articolo 90bis - Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutture alberghiere con la possibilità di realizzare ampliamenti sino al 40 per cento del volume esistente.

In particolare, ai sensi dell’articolo 90bis della l.r. 11/1998, le attività turistiche e ricettive alberghiere, come definiti dalla l.r. 33/1984, esistenti alla data del 31 marzo 2009 o classificati ma non ancora in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata possono essere oggetto di ampliamento sino ad un massimo del 40% del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, nelle more dell’adeguamento dei PRG, ovvero sino a quando la variante generale del PRG di adeguamento ai contenuti del PTP e della l.r. 11/1998 non assume efficacia.

Per tali fattispecie, pertanto, non si applicano le modalità di computo dei volumi, né le disposizioni previste dalla l.r. 24/2009.


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9.1.1 Casi particolari per le destinazioni d’uso extra-alberghiere

Nel caso di edifici destinati a:

- esercizi di affittacamere, come definiti dalla l.r. 11/1996, esistenti alla data del 31/03/2009 o classificati ma non ancora in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata;

- esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come definiti dal regolamento regionale n. 2/2007, all’articolo 2, comma 1, lettera d)

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10. DEFINIZIONE DI VOLUME ESISTENTE

La deliberazione della Giunta regionale n. 3753/2009 introduce una nuova modalità di calcolo del volume “esistente” per risolvere le eventuali disomogeneità nell’applicazione della suddetta legge, introducendo inoltre altre definizioni di volume, necessarie alla corretta applicazione dei principi della l.r. 24/2009.


VE = slg (esistente) x h


Il Volume esistente (VE) è il volume - alla data di entrata in vigore della l.r. 2

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10.1 CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui l’indice di densità fondiaria di zona (I) sia espresso dal PRG in m²

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Art. 95 l.r. 11/1998

h interna m 2,55: se immobile tra 300 e 1100 m slm

h interna m 2,40: se immobile oltre 1100 m slm


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Caso di edificio in corso di costruzione con titolo abilitativo antecedente al 31/12/2008

VE = deve essere considerato il volume desumibile dal progetto

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Caso di edificio diroccato

VE = deve essere considerato il volume legittimamente ricostruibile sulla base

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10.2. MODALITÀ DI UTILIZZO TECNICO DEI VOLUMI, ART. 2 AMPLIAMENTO 20% DGR N. 3753/2009

Negli interventi di ampliamento fino al 20% su edifici con volumetria esistente inferiore a 2000 m³ non ci sono particolari prescrizioni.

Per gli interventi di ampliamento fino al 20% su edifici con volumetria esistente superiore a 2000 m³ o nuova unità immobiliare, la volumetria in ampliamento può essere realizzata fuori o dentro sagoma in relazione al rapporto tra VE e VPRG:

- (VE) = (VPRG) in parte o tutto esternamente alla sagoma dell’edificio esistente;

- (VE) < (VPRG) in parte

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11. RIDUZIONI ED ESENZIONI DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA C.E. O TITOLO UNICO

Negli interventi realizzati ai sensi degli articoli 3 e 4, per l’abitazione permanente o principale il contributo per il rilascio della concessione edilizia o del titolo unico è ridotto del 50% ai sensi dell’art 7 della l.r. 24/2009. Inoltre il medesimo articolo precisa che la corresponsione di tale contributo, per gli interventi realizzati ai sensi degli articoli 2, 3 e 4, &

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12. ADEMPIMENTI DEI COMUNI O SUEL

L’articolo 8 - Obblighi dei Comuni stabilisce che:

1. I Comuni provvedono a verificare annualmente gli standard urbanistici, a seguito della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, anche apportando le eventuali variazioni allo

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13. ART. 7 (POTERI DEI COMUNI) - L.R. 24/2009

L’articolo 7, comma 1, della l.r. 24/2009 stabilisce:

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14. AZIONI DI INFORMAZIONE PREVISTE DALLA DGR N. 3753/2009

La Giunta regionale delibera di stabilire che gli uffici competenti del Dipartimento territorio e ambiente e del Dipartimento industria, artigianato ed energia provvedano

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14.1 MODALITÀ DI INOLTRO DEI QUESITI

I cittadini, le imprese e i professionisti che necessitano di chiarimenti in merito all’applicazione della l.r. 24/2009 dev

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ALLEGATO A: CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI


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Deliberazione 26 luglio 1999, n. 2515

La classificazione è un’operazione che viene svolta di concerto tra il Comune e le competenti strutture regionali in materia di beni culturali e beni paesaggistici nei seguenti casi:

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Deliberazione 15 febbraio 1999, n. 418

La classificazione ha come finalità l’individuazione dei valori storici, artistici, architettonici, archeologici, etnografici degli immobili presenti sul territorio ed in particolare nelle zone di tipo A. La classificazione, qualora il Comune lo ritenga necessario, potrà essere estesa agli edifici non ricompresi nelle zone di tipo A anche ai fini dell’applicazione dell’art. 95 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11. Ai fini della classificazione sono individuate alcune categorie di beni immobili distinte sulla base del loro valore, le loro definizioni costituiscono la base tecnico-scientifica per la classificazione la quale terrà comunque conto delle peculiarità del contesto socio economico ed ambientale in cui si situa il bene. La classificazione potrà essere periodicamente aggiornata in relazione all’intensità degli interventi di recupero ed ai fenomeni di degrado edilizio rilevabili.


Classificazione del PRG

Classificazione dettagliata degli strumenti attuativi

A - MONUMENTO

Per monumento si intende qualsiasi bene immobile, o insieme di beni immobili, vincolato ai sensi delle vigenti leggi in materia di tutela delle cose di interesse artistico e storico.

- castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

- reperti archeologici

- ponti e strutture viarie

- edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

- edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalment

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