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Sent. C. Giustizia UE 07/09/2017, n. C-465/15

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Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 2003/96/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) - Elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica - Nozione.

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’elettricità utilizzata per il funzionamento di turboventilatori destinati a comprimere l’aria impiegata successivamente in un altoforno nel processo per la produzione di ghisa grezza tramite riduzione chimica del minerale di ferro non è «elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica», ai sensi di tale disposizione.

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