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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Piemonte 03/08/2017, n. 13
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- L.R. 17/12/2018, n. 19
- L.R. 31/10/2017, n. 16
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Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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Art. 1. - (Finalità)1. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive extralberghiere al fine di: |
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Art. 2. - (Ambito di applicazione)1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge le attività turistico-ricettive gestite, in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, per l'offerta al pubblico di servizi per l'ospitalità |
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Capo II - TIPOLOGIE RICETTIVE |
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Art. 3. - (Esercizi di affittacamere e locande)1. Gli esercizi di affittacamere sono strutture ricettive composte da camere, ciascuna con accesso indipendente dagli altri locali, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati di uno stesso stabile e senza l'utilizzo da parte dell'ospite del posto di cottura o della cucina, nelle quali sono forniti il pernottamento ed eventuali servizi complementari, tra cui la preparazione e la somministrazione di alimenti e be |
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Art. 4. - (Bed and breakfast)1. I bed and breakfast sono strutture ricettive gestite da soggetti privati che, in compresenza con gli ospiti, utilizzano parte dell'abitazione in c |
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Art. 5. - (Locazioni brevi e locazioni per finalità turistiche)1. Al fine di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale, nonché per contrastare forme irregolari di ospitalità sul territorio regionale, sono disciplinate le locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le locazioni per finalità turistiche di unità immobiliari ad uso abitativo. 2. Le locazioni delle unità immobiliari di cui al comma 1 concorrono alla regolazione di nuove forme di ospitalità alternativa e, a integrazione dell'offerta turistica regionale, rilevano ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica e sono soggette all’attribuzione di un codice identificativo nazionale, di seguito denominato CIN, attribuibile all’operatore turistico mediante procedura informatizzata su una apposita banca dati delle strutture ricettive, di seguito denominata BDSR, ai sensi dell’ |
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Art. 6. - (Case ed appartamenti vacanze e residence)1. Sono definite case ed appartamenti vacanze (CAV) le unità abitative di civile abitazione, arredate e dotate di servizi igienici e di cucina autonoma, date in uso a turisti, senza la somministrazione di alimenti e bevande né l'offerta di servizi centralizzati di tipo alberghiero, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 11. N5 2. Le strutture di c |
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Art. 7. - (Case per ferie)1. Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o di gruppi, organizzate e gestite, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, religiose o sportive, da soggetti privati, da enti pubblici e da associazioni senza scopo di lucro, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e dei loro familiari. 2. Oltre ai soggetti di cui al comma 1, nelle case per ferie possono essere o |
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Art. 8. - (Ostelli) |
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Art. 9. - (Residenze di campagna)1. Le residenze di campagna sono strutture ricettive ubicate in ville padronali, casali o case coloniche inserite in contesti ambientali di valore naturalistico e paesaggistico, collocate al di fuori dei centri urban |
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Art. 10. - (Ospitalità in soluzioni ricettive innovative) |
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Capo III - DISCIPLINA DELLE TIPOLOGIE RICETTIVE |
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Art. 11. - (Servizi di ospitalità turistica)1. Nelle strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, |
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Art. 12. - (Locali accessori e complementari) |
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Art. 13. - (Denominazioni aggiuntive)1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di "residenza d'epoca", se soddisfano cumulativamente le seguenti condizioni: a) sono ubicate in com |
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Art. 14. - (Avvio dell'attività ricettiva extralberghiera)1. Chiunque intende gestire una struttura ricettiva extralberghiera di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione delle locazioni turistiche di cui all'articolo 5, presenta, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modalità telematica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture da destinare all'attività. 2. La SCIA è presentata su apposita modulistica resa disponibile dal SUAP e predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo. 3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso: |
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Art. 15. - (Sospensione e cessazione dell'attività ricettiva extralberghiera)1. L'esercizio dell'attività ricettiva extralberghiera, svolto in assenza della SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 21, comma 4, la cessazione dell'attività. N4 |
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Art. 16. - (Riserva di denominazione, classificazione e loghi identificativi delle strutture ricettive extralberghiere)1. Le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 2, comma 1 sono classificate sulla base degli standard qualitativi riferiti ai seguenti parametri: a) contesto ambientale; b) dotazione strutturale; c) requisiti di |
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Art. 17. - (Requisiti tecnici ed igienico-sanitari)1. Con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 sono definiti i requisiti tecnici ed igienico-sanitari delle camere, degli appartamenti e de |
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Art. 18. - (Regolamento di attuazione)1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce: a) la destinazione urbanistica degli immobili nel rispetto degli strumenti urbanistici di pianificazione territoriale locale; b) i criteri e le modalità per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ivi comprese case cantoniere, stazioni ferroviarie, fortificazioni o ulteriori immobili ed edifici di appartenenza pubblica non utilizzati o non utilizzabili a scopi istituzionali, nonché per gli eventuali ampliamenti strutturali e le relative deroghe, tenendo conto delle caratteristiche di pregio storico ed architettonico dell'immobile; |
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Art. 19. - (Azioni per il sostegno finanziario e lo sviluppo dell'offerta extralberghiera)1. La Giunta regionale, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, realizza azio |
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Capo IV - VIGILANZA E SANZIONI |
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Art. 20. - (Funzioni di vigilanza e controllo)1. Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, i comuni, anche in forma associata e gli altri soggetti competenti esercitano le |
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Art. 21. - (Sanzioni)1. Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, direttamente o tramite intermediario, contravvenendo agli obblighi di trasmissione della modulistica di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a) è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 ad euro 10.000. N16 2. Chiunque propone o concede in locazione breve o per finalità turistiche unità immobiliari o porzioni di esse con sole camere o con pari requisiti delle unità immobiliari medesime, è soggetto, per le condotte illecite in materia di CIN |
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Art. 22. - (Applicazione delle sanzioni)1. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21 sono di competenza del comune, anc |
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Capo V - MODIFICHE DI LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO |
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Art. 24. - (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34)1. L’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integraz |
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Capo VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E ABROGATIVE |
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Art. 26. - (Disposizioni transitorie)1. Le strutture ricettive già in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 18 si adeguano, entro centottanta giorni, alle nuove disposizioni in materia di denominazione, classificazione, marchio grafico e loghi identificativi delle attività ricettive extralberghiere mediante compilazione e trasmissione al SUAP, territorialmente competente, della relativa modulistica predisposta dalla struttura regionale competente in materia di turismo. |
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Art. 27. - (Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei cas |
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Art. 28. - (Abrogazioni)1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali: a) la legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 5 bis, 13, 14, 15 bis, 16, 17, 18-bis e 18 ter; b) gli articoli 1, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 30 settembre 2002, n. 22 (Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 15 aprile 1985, n. 31, 14 luglio 1988, n. 34 e 8 luglio 1999, n. 18); c) l'articolo 3 della legge regionale 14 marzo 2003, n. 4 (Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1985, n 31 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e alla legge regionale 31 agosto 1979, n 54 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto"); |
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Art. 29. - (Clausola di neutralità finanziaria)1. Dalla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
La presente |
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