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Deliberaz. G.R. Veneto 16/06/2009, n. 1722

L. 584/94. D. Leg.vo 112/98 art. 89 comma 1 lett. b). L.R. 11/2001 art. 84 comma 2 lett. f). Disposizioni operative per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di competenza regionale.

Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Delib. G.R. 04/04/2014, n. 443
- Delib. G.R. 21/10/2016, n. 1644

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Testo del provvedimento


L'art. 1 del decreto legge 507/94 convertito nella legge 584/94 R stabilisce, modificando l'art. 10 della legge 183/89, R che rientrano nelle competenze delle Regioni gli adempimenti di cui al D.P.R. 1.11.1959 n.1363 R per gli sbarramenti che non superano i 15 m di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di m³.

Il citato D.P.R.1363/59 contiene il regolamento per la redazione dei progetti, la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) e, in sostanza, disciplina tutte le fasi di realizzazione e di successivo controllo sui manufatti, per quanto attiene principalmente gli aspetti della sicurezza. Va detto che la stessa legge 584/94 prevedeva che, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, fosse emanato un nuovo regolamento che avrebbe dovuto sostituire quello del 1959 ma, essendo detta previsione rimasta disattesa, il citato D.P.R.1363/59 rappresenta tuttora la normativa di riferimento.

Anche le successive disposizioni di legge statali (D.Lgs. 112/98 art.89 comma 1 lettera b) e regionali (L.R. 11/2001 art.84 comma 2 lettera f) hanno ribadito la competenza della Regione in materia di sbarramenti, quando gli stessi non superano i 15 m di altezza e determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di m³.

Ciò posto, è opportuno rammentare gli adempimenti e gli obblighi contenuti nel regolamento ex D.P.R.1363/59 e successive circolari esplicati

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Allegato A - Progettazione costruzione ed esercizio degli sbarramenti di competenza regionale Applicazione normativa D.P.R. 1363/1959 - Legge 584/94, art. 1

1 - Ambito di applicazione e definizioni

L’art. 1 comma 1 del D.L.8.8.1994 n.507 convertito nella legge 584/94 attribuisce all’allora esistente Servizio Nazionale Dighe, cioè ad un organo dello Stato, la competenza ad approvare i progetti degli sbarramenti che superano i 15 m di altezza o che determinano un volume d’invaso superiore a 1.000.000 di m³, ai fini della tutela della pubblica incolumità. In sostanza, la competenza statale sussiste quando lo sbarramento supera i 15 m di altezza ovvero quando il volume dell’invaso supera 1.000.000 di m³.

L’art. 1 comma 3 dello stesso decreto dispone che alle Regioni sono trasferite le attribuzioni di cui al D.P.R.1363/1959 “Regolamento per la progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta”, relativamente agli sbarramenti che non superano i 15 metri di altezza e che determinano un invaso non superiore a 1.000.000 di m³.

Pertanto, la competenza della Regione nell’applicazione del regolamento ex D.P.R.1363/59 sussiste per qualunque diga o traversa fluviale che presenti, contemporaneamente, le due seguenti caratteristiche:

- altezza uguale o inferiore a 15 metri;

- volume di invaso uguale o inferiore a 1.000.000 di m³.

Per sbarramenti di ritenuta, secondo quanto precisato nello stesso D.P.R.1363/59, si devono intendere:

- dighe vere e proprie, con relativo invaso/serbatoio

- traverse fluviali, che determinano un rigurgito contenuto all’interno dell’alveo del corso d’acqua, formando comunque un certo volume d’acqua a monte dello sbarramento.

Qualora lo sbarramento, di qualunque tipo esso sia, supera i limiti di cui all’art. 1 comma 1 del Decreto Legge 507/1994, la competenza ad applicare il regolamento D.P.R.1363/1959, e ogni adempimento conseguente, spetta agli organi dello Stato mentre, in caso di strutture al di sotto di detti limiti, la competenza è della Regione.

Il D.P.R.1363/1959 stabilisce che le norme in esso contenute vanno applicate agli sbarramenti (dighe e traverse) la cui altezza superi i 10 m e a quelli, di minore altezza, che determinano un invaso superiore a 100.000 m³. Inoltre, lo stesso D.P.R., come modificato dal D.M. Lavori Pubblici 24.3.1982, stabilisce che le traverse fluviali (che determinano un rigurgito contenuto nell’alveo del corso d’acqua) per le quali si applicano le norme, sono quelle che determinano un volume d’invaso superiore a 100.000 m³, qualunque sia l’altezza della struttura.

Lo stesso DPR, nelle premesse, pone in capo all’autorità competente l’onere di decidere quali delle norme medesime siano da applicare per gli sbarramenti posti al di sotto di dette soglie.

Mentre per le dighe in senso stretto (e relativi invasi) è semplice il recupero dei dati del volume o dell’altezza dello sbarramento, per le traverse fluviali, vi è oggettiva difficoltà a calcolare il volume determinato nell’alveo a monte della traversa (volume fra profilo di rigurgito massimo e profilo di magra), a causa della diffusa insufficienza, o totale assenza, delle relative misure nei grafici di progetto.

Conseguentemente, attesa la difficoltà, e in alcuni casi l’impossibilità, di associare ad ogni traversa fluviale la misura del volume che si crea a monte, vengono a mancare gli elementi per valutare se una traversa è sottoposta integralmente al Regolamento D.P.R.1363/59 ovvero se compete alla Regione individuare le parti di normativa da applicare.

Stante tale incertezza, si stabilisce che tutte le traverse fluviali di competenza regionale (cioè con altezza inferiore o uguale a 15 m) sono soggette alle determinazioni da parte della Regione, per quanto concerne l’applicazione totale o parziale della disciplina sulla progettazione, costruzione ed esercizio di cui al Regolamento D.P.R. 1363/59.

Nella fattispecie “traverse fluviali” vanno collocati esclusivamente gli sbarramenti di norma finalizzati ad alimentare una derivazione d’acqua e che, per tale motivo, creano un rigurgito in alveo a monte. Non vanno considerate, invece, le traverse (dette anche briglie nei torrenti montani) che hanno esclusiva funzione di correggere il profilo d’alveo

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Tabella - Omissis


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