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Delib.G.R. Campania 20/03/2009, n. 500

D. Leg.vo 387/03, comma 3 art. 12, L.R. n. 1/08: nuove linee guida per lo svolgimento del procedimento di autorizzazione unica relativo alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. Modifiche ed integrazioni alla Delib. G.R. n. 1955/06.
La Delib. G.R. del 30/10/2009 n.1642 ha revocato la presente delibera, facendo salvo l’ordine cronologico delle domande già pervenute e non ancora definite, presentate ai sensi della predetta delibera e di quella precedentemente approvata dalla Giunta Regionale in data 30.11.2006, n. 1955.
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[Premessa]




PREMESSO

- che con Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25. S.O.) viene data attuazione alla Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità;

- che il comma 1 dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo decreto;

- che il comma 3 dello stesso articolo 12 sottopone ad una autorizzazione unica, nell’ambito di una Conferenza di servizi convocata dalla Regione, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

- che il comma 3, dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, così come modificato dalla lettera a), comma 158, dell’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prevede ancore che l’autorizzazione unica possa essere rilasciata dalle Province delegate e che l’autorizzazione costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;

- che il comma 4 del richiamato articolo 12 dispone che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

- che lo stesso comma 4 statuisce che l’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al progetto approvato;

- che con atto della Giunta Regionale della Campania n. 460 del 19 marzo 2004 ( BURC n. 20 del 26 aprile 2004) è stata individuata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche” dell’Area Generale di Coordinamento “ Sviluppo Settore Secondario” la struttura regionale responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, per le attività afferenti le previsioni dell’articolo 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387;

- che con DGR n. 1955 del 30 novembre 2006 sono state approvate le linee giuda per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 3 dell’art. 12 del D. Lgs 387/03;

CONSIDERATO

- che il comma 1,dell’art. 9 della L.R. n. 12 del 28 novembre 2007,così come integrato dal comma 5 dell’art.32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito l

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NUOVE LINEE GUIDAPER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA, DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 12 DEL D. LGS. 29 DICEMBRE 2003 N. 387, IN MERITO ALLA INSTALLAZIONE E AL CORRETTO INSERIMENTO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE.


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Premesso

- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 R di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, nel dichiarare al comma 1 dell’articolo 12, così come modificato dalla lettera a), comma 158, dell’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi, prevede, al comma 3, per gli stessi impianti ed opere connesse, l’assoggettamento ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla Regione, ovvero dalle Province, adottando un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi

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LINEE GUIDAPER LO SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE UNICA, DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART. 12 DEL D. LGS. 29 DICEMBRE 2003 N. 387, IN MERITO ALLA INSTALLAZIONE E AL CORRETTO INSERIMENTO SUL TERRITORIO DELLA REGIONE CAMPANIA DI IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE.


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1. Finalità

1. Le linee guida si inquadrano nel generale perseguimento degli obiettivi comunitari e nazionali nonché nelle strategie di sviluppo delle fonti rinnovabili previste nella DGR 25 ottobre 2002, n. 4818, di approvazione delle linee strategiche di sviluppo sostenibile del settore energetico, così come integrate dalla DGR 5 dicembre 2003, n. 3533, nonché, ferma restando la sicurezza del sistema elettrico e nel rispetto del principio di priorità di dispacciamento dell’energia prodotta da tali fonti, di quanto previsto nel Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale - PASER - richiamato in premessa, quale fattore propulsivo per una dinamica di crescita sostenibile e, in particolare, per consentire di:

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2. Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida, si intendono per:

a) Fonti energetiche rinnovabili: le fonti energetiche di cui all’art. 2, lettera a) del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387;

b) Impianti alimentati da fonti rinnovabili: gli impianti di cui all’art. 2 lettere b), c), d), e) del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387;

c) Impianto eolico: un sistema costituito dall’insieme dei dispositivi, che singolarmente o in virtù della loro aggregazione funzionale, siano atti a trasformare l’energia cinetica del vento in energia elettrica, incluse le opere civili e di connessione alla rete, e comprensivo dell’intera area occupata dal sistema;

d) Fattoria del vento: l’insieme areale in cui sono realizzati i dispositivi di cui alla precedente lettera c), convergenti in un unico punto di consegna e per la quale il proponente ha concluso accordi che prevedano la remunerazione sia dei proprietari dei suoli interessati dalla esecuzione puntuale delle opere, sia dei proprietari dei suoli che, per effetto della realizzazione dell’impianto, siano soggetti a limitazioni dell’uso del suolo, dovute alla presenza dell’impianto medesimo;

e) Altezza complessiva (di un aerogeneratore): la grandezza espressa in metri determinata dalla somma dell’altezza della torre più il raggio rotorico. Per gli aerogeneratori ad asse verticale o per altre tecnologie, l’altezza coincide con l’altezza massima del sistema;

f) Producibilità attesa: è la produzione annua netta ottenibile dall’impianto, espressa in MWh, valutata in base ai dati storici di produzione, o nel caso di nuova costruzione, in base ai dati di progetto;

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3. Ambito di applicazione e deleghe

1 La costruzione e l'esercizio, ivi inclusi gli interventi di modifica e ammodernamento, nonché le relative opere connesse e le infrastrutture indispensabili, degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono soggetti alla autorizzazione unica prevista dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387. Sono fatte salve le previsione di cui alla lettera g) del comma 158 dell’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 relativamente alle soglie impiantistiche con capacità di generazione non superiore a quelle individuate nella tabella A, ovvero delle maggiori soglie definite con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza Unificata, per le quali si applica la disciplina della Denuncia di Inizio Attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico emesso con Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

2 Le Province, nell’ambito di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 31 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed ai sensi del comma 3, dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, così come modificato dalla lettera a),

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4. Criteri generali di valutazione

1. La Regione, sulla base delle risultanze della Conferenza Unificata contenute nell’Accordo del 5 settembre 2002 (G.U. n. 220 del 19 settembre 2002) “Accordo tra Governo, Regioni, Province,Comuni e Comunità Montane per l’esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza in materia di produzione di energia elettrica”, in un contesto metodologico comparativo, tiene conto, in quanto applicabili, ai fini della valutazione ed autorizzazione dei progetti di costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e delle relative opere connesse, anche dei seguenti criteri generali:

a) coerenza con gli indirizzi energetici Comunitari, Statali e regionali;

b) compatibilità con scelte, razionali e ragionevoli, effettuate dagli Enti locali in tema di individuazione di aree da destinare alla costru

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5. Criteri per il corretto inserimento sul territorio.

1. Nelle more dell’elaborazione, di competenza dei Ministeri competenti, e dell’approvazione in Conferenza Unificata delle linee guida previste dall’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e fatte salve le ulteriori determinazioni derivanti delle stesse, al fine di consentire, con un corretto inserimento delle tecnologie da fonte rinnovabile sul territorio regionale nonché la tutela di analoghi interessi pubblici, sono individuati criteri per un corretto inserimento sul territorio, nell’ambito del procedimento di autorizzazione di cui allo stesso art. 12 del citato decreto.

2. L’Amministrazione procedente, in sede di Conferenza di servizi, propone, pertanto, il diniego dell’autorizzazione per le istanze di interventi ricadenti in:

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6. Criteri di mitigazione per gli impianti eolici

In attesa dell’approvazione in Conferenza Unificata delle linee guida nazionali di cui al comma

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7. Documentazione da allegare alla richiesta di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione, redatta, ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art. 29 della L. R. n. 1 del 30 gennaio 2008, secondo il modello di cui all’allegato “B” e inoltrata all’Ufficio del Responsabile del procedimento, include la seguente documentazione:

a) i dati generali del proponente;

b) il certificato camerale o documentazione attestante i requisiti soggettivi così come previsti dalla legislazione vigente per le imprese industriali e commerciali, espressamente finalizzati, come scopo sociale, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica;

c) i dati e le planimetrie descrittivi del sito con localizzazione georeferenziata dell’impianto in coordinate UTM WGS84;

d) il certificato di destinazione urbanistica di tutte le particelle interessate dall’impianto e dalle opere connesse, completo dell’attestazione dei vincoli territoriali e sovra territoriali;

e) la documentazione attestante la disponibilità dei suoli, sia relativamente all’area di impianto che alla parte di connessione alla rete. Per l’avvio del procedimento sono sufficienti i contratti preliminari di acquisto o di cessione del diritto di superficie (che, se a termine, il periodo dovrà comprendere il tempo necessario per la dismissione delle opere secondo il relativo progetto). Tali atti dovranno essere debitamente formalizzati con atto pubblico prima della emissione del provvedimento finale di conclusione del procedimento;

f) il piano particellare grafico e descrittivo, redatto ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre

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8. Smantellamento, ripristino e valorizzazione dei luoghi

1. Il proponente presenta, ai sensi del comma 4 dell’art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e unitamente al progetto esecutivo dell’intervento, un piano di dismissione dell’impianto che pr

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9. Ordine di esame delle richieste di autorizzazione

1. Il procedimento unico è indetto per le singole tecnologie rinnovabili, sulla base delle specifiche tipologie di intervento (ammodernamento, così come definito alla lettera i) del punto 2, modifica, come definita alle lettere h), j), k) ed l) dello stesso punto 2, ovvero

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10. Specificità del procedimento unico e relazioni con le altre procedure

1. L’Ufficio regionale Responsabile della Procedura verifica la completezza della documentazione di cui al punto 7, nonché l’assenza di sovrapposizioni ed interferenze con precedenti proposte, per le quali è stata già verificata la conformità documentale o è stato dato avvio al procedimento unico.

2. L’Ufficio regionale Responsabile della Procedura, ai sensi di quanto disposto dall’art. 29 della L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008, comunica all’interessato l’esito delle verifiche di cui al precedente comma 1, assegnando il termine di trenta giorni per l’inoltro delle eventuali integrazioni. Decorso inutilmente tale periodo, ovvero le integrazioni non corrispondano a

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11. Modalità di svolgimento e conclusione del procedimento unico

Il procedimento unico si svolge nell’ambito della Conferenza di servizi, secondo le modalità fissate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto di quanto indicato dai paragrafi precedenti e con le seguente specificazioni:

a) La Conferenza di servizi è convocata dal Responsabile del procedimento, il quale, in relazione alle specificità dell’impianto e del sito, coinvolge tutte le Amministrazioni interessate, ovvero, ove del caso, attiva le procedure di partecipazione degli interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

b) L’Amministrazione procedente, nelle more dell’organizzazione dello Sportello Regionale per l’Energia, di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 20 della L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008, si avvale del Proponente per l’inoltro alle Amministrazioni interessate della copia del progetto presentato, dichiarato conforme alla documentazione di cui al punto 7 e inserito nell’ordine cronologico di indizione dei procedimenti autorizzativi. Il progetto conforme inviato alle Amministrazioni interessate è accompagnato da una dichiarazione, redatta nei modi di legge e sottoscritta congiuntamente dal progettista e dal legale rappresentante del proponente, con cui si attesta che il progetto inviato è copia conforme di quello depositato all’Ufficio responsabile della procedura.

c) Le Amministrazioni interessate esprimono i propri pareri o assensi, di qualsiasi natura, con prop

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12. Norme finali e transitorie

1. Fatti salvi i provvedimenti autorizzatori già acquisiti, le procedure attivate antecedentemente all’emanazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e per le quali non è terminato il relativo iter, sono concluse con il rilascio, ovvero il diniego, dell’autorizzazione unica, di cui al art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche sulla scorta degli atti procedimentali già definiti.

2. I proponenti le istanze già agli atti di Ufficio, inoltrate nell’ambito delle previsioni procedurali di cui alla DGR n. 1955 del 30 novembre 2006 e per le quali non è stata indetta la Conferenza di servizi, presentano, ad avvenuta pubblicazione sul

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ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE UNICA(art. 12 del D.Lgs 29 dicembre 2003, n. 387)

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