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Opere e lavori privati e pubblici - Ingegneria civile e ambientale
Edilizia e costruzioni - Urbanistica e territorio
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L.R. Calabria 05/04/2008, n. 8
L.R. Calabria 05/04/2008, n. 8
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 19/11/2020, n. 22
- L.R. 12/12/2008, n. 40
- L.R. 26/02/2010, n. 8
- L.R. 28/03/2012, n. 9
- L.R. 25/01/2019, n. 2
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TITOLO I - Organizzazione territoriale |
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Capo I - Obiettivi |
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Art. 1 - Princìpi e finalità1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei princìpi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001, n. 135 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La Regione riconosce: a) il ruolo strategico del turismo quale s |
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Art. 2 - Funzioni1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatam |
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Capo II - Programmazione regionale |
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Art. 3 - Piano di sviluppo turistico1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali. 2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo. |
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Art. 4 - Piano esecutivo annuale1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I |
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Art. 5 - Sistema dei finanziamenti.1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Region |
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Art. 6 - Art. 7 |
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Art. 8 - Marchio di qualità1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una |
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Art. 9 - Comitato istituzionale1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da: a) Assessori Provinciali al Turismo; b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo; |
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Art. 10 - Sistema informativo turistico1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale. |
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Art. 11 - Carta dei diritti del Turista1. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, la Giunta regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse, dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà potere sa |
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Art. 12 - Albergo diffuso1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti, assume il modello dell'Albergo diffuso quale strumento di sviluppo bas |
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Capo III - Programmazione Provinciale |
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Art. 13 - Programma di accoglienza del turista1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale. |
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Art. 14 - Uffici Informazione e Accoglienza Turistica1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni “distretto turistico regionale”N3 gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati: |
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Art. 15 - Pro-Loco. |
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Art. 16 - Albo provinciale |
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Capo IV - Produzione, Organizzazione ed intermediazione di pacchetti turistici |
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Art. 17 - Agenzie di viaggio e turismo1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui al successivo articolo 2 |
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Art. 18 - Attività delle agenzie1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 "Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso". 2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo: |
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Art. 19 - Procedure per apertura1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando: a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante; b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente; |
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Art. 20 - Autorizzazione1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane. 2. Le age |
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Art. 21 - Contenuto dell'autorizzazione1. L'autorizzazione deve indicare espressamente: a) la denominazione e l'ubicazione |
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Art. 22 - Periodo di apertura1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali. |
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Art. 23 - Redazione e diffusione dei programmi1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su: a) il soggetto produttore o organizzatore; b) le date di svolgimento; c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti; d) le quote di partecipazione con l'indic |
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Art. 24 - Commissioni arbitrali e conciliative1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie d |
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Art. 25 - Obbligo di assicurazione1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a ga |
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Art. 26 - Sospensione dell'attività1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni: |
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Art. 27 - Cessazione dell'attività1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del ti |
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Art. 28 - Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo isti |
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Art. 29 - Direttore tecnico1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. La domanda di partecipazione deve essere presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:N9 a) diploma di scuola secondaria superiore; |
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Art. 30 - Albo provinciale dei direttori tecnici1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici: a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29; |
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Capo V - Professioni Turistiche |
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Art. 31 - Figure delle professioni turistiche1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storic |
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Art. 33 - L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con s |
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Art. 34 - Divieti1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori |
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Art. 35 - Sospensione e revoca delle autorizzazioni1. L'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi: |
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Art. 36 - Sanzioni amministrative pecuniarie1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00. |
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Art. 37 - Reclami e vigilanza1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalisticoambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irrego |
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Art. 38 - Inapplicabilità1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento |
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TITOLO II - Norme finali |
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Art. 39 - Abrogazione di norme1. Sono abrogate: a) legge regionale 31 agosto 1973, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni; |
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Art. 40 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legg |
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