L. 22/05/2017, n. 81 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. 22/05/2017, n. 81

Misure finalizzate alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale ed a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 30/06/2022, n. 105
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- L. 30/12/2018, n. 145
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Capo I - TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO
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Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui

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Art. 2. - Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali

1. Le disposizioni del

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Art. 3. - Clausole e condotte abusive

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione cont

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Art. 4. - Apporti originali e invenzioni del lavoratore

1. Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contra

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Art. 5. - Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi

1. Al fine di semplificare l’attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizz

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Art. 6. - Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipenden

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Art. 7. - Stabilizzazione ed estensione dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL

1. All’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“15-bis. A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottoran

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Art. 8. - Disposizioni fiscali e sociali

1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista”.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo nonché dall’articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017.

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Art. 9. - Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente

1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parol

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Art. 10. - Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione

1. I centri per l’impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della

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Art. 11. - Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

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Art. 12. - Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all’articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

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Art. 13. - Indennità di maternità

1. All’articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al

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Art. 14. - Tutela della gravidanza, malattia e infortunio

1. La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta g

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Art. 15. - Modifiche al codice di procedura civile

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

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Art. 16. - Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all’articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 9,

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Art. 17. - Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle

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Capo II - LAVORO AGILE
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Art. 18. - Lavoro agile

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

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Art. 19. - Forma e recesso

1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, a

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Art. 20. - Trattamento, diritto all’apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normati

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Art. 21. - Potere di controllo e disciplinare

1. L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l’esercizio del

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Art. 22. - Sicurezza sul lavoro

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la

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Art. 23. - Obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

N5

1. Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. I dati di cui al primo

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Art. 24. - Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all’infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano

1. L’

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Capo III - DISPOSIZIONI FINALI
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Art. 25. - Disposizioni finanziarie

1. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l’anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l’anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l’anno 2017.

3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9, 13 e 14, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l’anno 2017, 61,67 milioni di euro per l’anno 2018, 46,46 milioni di euro per l’anno 2019, 46,7 milioni di euro per l’anno 2020, 47,3 milioni di euro per l’anno 2021, 47,5 milioni di euro per l’anno 2022, 47,91 milioni di euro per l’anno 2023, 48,13 milioni di euro per l’anno 2024 e 48,4

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Art. 26. - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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