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L. R. Basilicata 18/12/2007, n. 27

Monitoraggio del fenomeno infortunistico e misure per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 22/11/2018, n. 38

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Art. 1 - Finalità

1. La Regione Basilicata pone in essere le azioni più efficaci per garantire il rispetto dei diritti sociali fondamentali attinenti alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con particolare riguardo ai cantieri edili ed alle opere di ingegneria civile, nel rispetto ed in conformità con il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626

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Art. 2 - Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 1, la Giunta Regionale istituisce, entro 60 gg. dall’entrata in vigore della presente legge, l’Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali con il compito di:

a) verificare ed analizzare trimestralmente, sulla base dei dati forniti dall’INAIL, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali, il numero degli infortuni e delle malattie professiona

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Art. 3 - Struttura e funzionamento dell'Osservatorio

N1

1. L'Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali è costituito da una unità tecnica di monitoraggio, attivata presso il Dipartimento Politiche della Persona e da un Comitato di sorveglianza composto:

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Art. 4 - Azioni di informazione e formazione

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto agli art. 21 e 22 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. e della promozione della cultura della sicurezza e della prevenzione, la Giunta Regionale programma e f

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Art. 5 - Formazione scolastica

1. La Regione Basilicata promuove, nelle scuole di ogni ordine e grado, attività ed iniziative di educazione alla s

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Art. 6 - Fondo speciale per la sicurezza dei cantieri edili

1. Al fine di assicurare in maniera continuativa le necessarie azioni a tutela dei lavoratori, la Regione istituisce un Fondo speciale per la sicurezza dei cantieri edili e delle opere di ingegneria civile, alimentato dall’accantonamento di un’aliquota, pari allo 0,50% degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, relativi ai lavori di ciascuna opera da realizzarsi da parte delle amministrazioni pubbliche regionali, nonché da parte di sog

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Art. 7 - Fondo di primo intervento

1. Al fine di provvedere al sostegno economico delle famiglie indigenti in occasione di incidenti sul lavoro di propri con

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Art. 8 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle attività previste nella presente legge, quantificabili in 500.000,00 euro per l&rsquo

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Art. 9 - Pubblicazione della legge

1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. é fatto obbligo

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