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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Campania 22/05/2017, n. 12
L. R. Campania 22/05/2017, n. 12
L. R. Campania 22/05/2017, n. 12
L. R. Campania 22/05/2017, n. 12
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 29/06/2021, n. 5
- L.R. 29/12/2017, n. 38
- L.R. 28/07/2017, n. 23
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Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI |
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CAPO I - Sistema Regionale di Protezione Civile |
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Art. 1 - (Principi, oggetto e finalità)1. La Regione Campania è parte del servizio nazionale di protezione civile, istituito con legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e provvede, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione e nell’esercizio delle fun |
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Art. 2 - (Tipologia degli eventi)1. Ai fini della razionale ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo istituzionale, in applicazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed a |
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TITOLO II - SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE |
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CAPO I - Sistema regionale di protezione civile. Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali |
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Art. 3 - (Sistema regionale di protezione civile)1. Alle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze, la Regione nelle sue diverse articolazioni, incluse le agenzie regionali ed il Servizio Sanitario Regionale (SSR), le province, i Comuni singoli o associati, le comunità montane, le unioni di comuni e tutte le altre forme di associazioni di volontariato di protezione civile, previste al comma 4 dell’articolo 1; vi concorrono, inoltre, i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, le istituzioni e le organizzazioni private di protezione civile. Alle attività del sistema regionale concorrono anche gli organi dell’amministrazione decentrata dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e le altre strutture operative nazionali di cui all’articolo 11 della legge 225/1992 in conformità a quanto disposto dalle leggi nazionali e nel rispetto del principio di leale collaborazione. 2. La Regione, per garantire gli standard operativi ed i livelli di efficienza delle attività svolte dalla sala operativa regionale e dagli uffici di p |
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Art. 3-bis - (Pianificazione degli ambiti territoriali e organizzativi ottimali di protezione civile)1. La Giunta regionale della Campania de |
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Art. 4 - (Funzioni e compiti della Regione)1. La Regione, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite dalla legge, provvede all’ esercizio delle funzioni in materia di protezione civile non conferite ad altri enti dalla legislazione statale e ai fini dell’adeguato svolgimento: a) indirizza e coordina l’attività in materia di protezione civile degli organismi di diritto pubblico e di ogni altra organizzazione pubblica e privata operante nel territorio regionale; b) pianifica i possibili scenari di rischio, elaborando ed aggiornando, in sinergia con gli enti locali territoriali, il quadro conoscitivo e valutativo con particolare riferimento al rischio idrogeologico (frane, idraulico-alluvionale, costiero), sismico, vulcanico, da precipitazione nevosa e da incidente industriale e determina i criteri operativi e le modalità delle attività di previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio localizzate a livello territoriale; c) predispone linee guida per la redazione dei programmi regionali di previsione, di prevenzione, di informazione ai cittadini e formazione degli operatori di protezione civile e dei piani territoriali, comunali e intracomunali di emergenza, sulla base degli indirizzi e criteri generali formulati dal dipartimento della protezione civile; d) conserva e gestisce l'archivio aggiornato dei piani territoriali, comunali, intercomunali di protezione civile e di ogni ulteriore informazione utile fornita dai soggetti che concorrono al sistema di protezione civile; e) stabilisce le procedure operative e le modalità di attivazione degli interventi e delle strutture di propria competenza, in armonia con le pianificazioni nazionali e locali di emergenza; f) supporta gli enti locali nelle attività di preparazione all’emergenza e al soccorso; g) dispone gli interventi per il superamento dell'emergenza e di primo recupero in conformità a quanto pre |
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Art. 5 - (Comitato regionale di protezione civile)1. La Regione, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 della legge 225/1992 istituisce il Comitato regionale di protezione civile, di seguito denominato Comitato e provvede a fornire strutture e mezzi necessari per l’espletamento delle attività di protezione civile. 2. Il Comitato, la cui partecipazione è gratuita e non comporta alcun rimborso per le spese sostenute o indennità, è composto dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato, che lo presiede, dai Presidenti delle Amministrazioni provinciali o loro delegati, dal Presidente regionale dell’Anci e dal Presidente dell’Uncem o loro delegati, dai dirigenti delle stru |
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Art. 6 - (Funzioni e compiti delle province)1. Nelle more del riordino normativo della legislazione statale, le province svolgono compiti e funzioni conferiti dall&rs |
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Art. 7 - (Funzioni e compiti dei Comuni e delle Comunità montane)1. I Comuni, nell’ambito del proprio territorio, esercitano le funzioni ed i compiti amministrativi ad essi attribuiti dalla legge e provvedono: a) alla rilevazione, alla raccolta, alla elaborazione ed all’aggiornamento dei dati interessanti la protezione civile; b) alla predisposizione ed all’attuazione, sulla base degli indirizzi regionali, dei piani comunali e intercomunali di emergenza che devono provvedere anche all&rs |
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Art. 8 - (Attività del volontariato di protezione civile)1. Le organizzazioni di volontariato di protezione civile, di seguito denominate organizzazioni, costituiscono una componente essenziale del sistema regionale di protezione civile, operano in stretta integrazione con le componenti istituzionali, partecipano alle attività di protezione civile e alle attività di prevenzione e soccorso. 2. Le Organizzazioni: |
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Art. 9 - (Funzioni e compiti degli enti e delle società partecipate)1. Gli enti e le società partecipate regionali del polo ambientale e del governo del territorio concorrono al funzionamento del sistema di protezione civile regionale. |
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Art. 10 - (Attività di previsione, prevenzione e pianificazione dell'emergenza, di soccorso e primo recupero)1. La previsione è basata sulla programmazione, riveste un ruolo strategico nel sistema di protezione civile regionale e consiste nell’attività di: a) analisi storica degli eventi ricorrenti sul territorio; b) individuazione degli scenari di rischio; c) predisposizione e utilizzo di sistemi previsionali, di monitoraggio e di preannuncio; d) sorveglianza e vigilanza in tempo reale sugli eventi e sui livelli di rischio attesi. |
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CAPO II - Rete operativa di protezione civile |
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Art. 11 - (Attuazione degli interventi in caso di emergenza sul territorio regionale)1. Al verificarsi o nell’imminenza degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della legge 225/1992 e di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) della presente legge che, per la loro natura necessitano di un’immediata risposta, il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, ai |
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Art. 12 - (Interventi per il superamento dello stato di crisi e di emergenza)1. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree del territorio regionale, per le quali è stato dichiarato lo stato di crisi e di emergenza, la Regione può disporre, nei limiti delle disponibilità di b |
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Art. 13 - (Interventi regionali per il potenziamento e lo sviluppo del sistema di protezione civile)1. Ai fini del potenziamento e dello sviluppo dei sistema regionale di protezione civile, la Giunta regionale, con propria delibera, sentita la Commissione Consiliare Permanente competente, approva annualmente, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, gli interventi, anche di natura finanziaria, necessari per gara |
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4. La Giunta regionale informa annualmente il Consiglio regionale circa l’attività intrapresa ai sensi del presente articolo e sui risultati raggiunti. |
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Art. 14 - (Incendi Boschivi)1. La Giunta regionale, con piano approvato, nel rispetto dei principi della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi) programma in sinergia con la società S.M.A. Campania (Sistemi per meteorologia e l’ambiente) i criteri direttivi di cui ai successivi comma, le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. |
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Titolo III - NORME FINANZIARIE |
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CAPO I - Disposizioni finanziarie |
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Art. 16 - (Norma Finanziaria)1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. |
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Art. 17 - (Entrata in vigore)1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania. |
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