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Delib. C.R. Lombardia 13/03/2007, n. VIII/351

Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi (art. 4, comma 1, L.R. 11 marzo 2005, n. 12).
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[Premessa]



IL CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA


Premesso che la Giunta regionale è chiamata a dare attuazione alla L.R. 11/03/2005, n. 12 R (Legge per il governo del territorio), in particolare predisponendo ed emanando gli ulteriori atti previsti, da approvarsi direttamente o previa trasmissione al Consiglio regionale;

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Allegato 1 - INDIRIZZI GENERALI PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE DI PIANI E PROGRAMMI
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1.0 Finalità

1.1 La Regione egli enti locali, nell’ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, come previsto della legge per il governo del territorio, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei predetti piani e programmi, in assonanza con i presenti indirizzi generali.

1.2 I presenti indirizzi sono assunti in attuazione dell’art.

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2.0 Definizioni

Ai fini dei presenti indirizzi valgono le seguenti definizioni:

- direttiva - la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, d’ora in poi «direttiva», riportata, per agevolare la comprensione del testo, dopo l’allegato A;

- legge per il governo del territorio - la L.R. 11/03/2005, n. 12 recante «Legge per il governo del territorio»;

- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 R (Norme in materia ambientale) - l’atto di recepimento della direttiva 2001/42/CE da parte dello Stato italiano;

a) piani e programmi - P/P - i piani e programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità Europea, nonché le loro modifiche:

- che sono elaborati, adottati e/o approvati da autorità a livello regionale o locale oppure predisposti da un’autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, dal Parlamento o dal Governo;

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3.0 Integrazione della dimensione ambientale nei piani e programmi

3.1 L’applicazione della direttiva e l’introduzione della valutazione ambientale di piani e programmi (di seguito VAS) nel nostro ordinamento comportano un significativo cambiamento nella maniera di elaborare i piani e programmi (di seguito P/P), in quanto essi devono:

- permettere la riflessione sul futuro da parte di ogni società e dei suoi governanti e nel contempo aumentare sensibilmente la prevenzione, evitando impatti ambientali, sociali ed economici negativi;

- essere effettuata il più a monte possibile, durante la fase preparatoria del P/P e anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura legislativa;

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4.0 Ambito di applicazione

4.1 I P/P elaborati dalla Regione e dagli enti locali ai sensi dell’art. 3, paragrafo 2, della direttiva, richiamata dal comma l dell’art. 4 della legge per il governo del territorio, come individuati dai successivi punti 4.2 e 4.3, sono soggetti a VAS secondo le modalità previste dal successivo punto 5.0.

4.2 È effettuata una valutazione ambientale per tutti i P/P:

a) elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di rifer

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5.0 La Valutazione ambientale (fasi metodologiche procedurali)

5.1 La piena integrazione della dimensione ambientale nella pianificazione e programmazione implica un evidente cambiamento rispetto alla concezione derivata dalla applicazione della Valutazione di Impatto Ambientale ai progetti.

L’integrazione della dimensione ambientale nei P/P deve essere effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del P/P:

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Figura 1 - Sequenza delle fasi di un processo di piano o programma


Parte di provvedimento in formato grafico


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Schema A - Processo metodologico - procedurale


Fase del piano

Processo di piano

Ambiente/VA

Fase 0

Preparazione

P0.1 Pubblicazione avviso

P0.2 Incarico per la stesura del P/P

P0.3 Esame proposte pervenute elaborazione del documento programmatico

A0.1 Incarico per la redazione del rapporto ambientale

Fase 1

Orientamento

P1.1 Orientamenti iniziali del piano


P1.2 Definizione schema operativo per lo svolgimento del processo e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti


P1.3 Identificazione dei dati e delle informazioni disponibili sul territorio

A1.1 Integrazione della dimensione ambientale nel piano

A1.2 Definizione schema operativo per la VAS e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti

A1.3 Eventuale Verifica di esclusione (screening)

Conferenza di verifica / valutazione

avvio del confronto

Fase 2 Elaborazione e redazione

P2.1 Determinazione obiettivi generali

A2.1 Definizione dell’ambito di influenza (scoping) e definizione della portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale


P2.2 Costruzione dello scenario di riferimento e di piano

A2.2 Analisi di coerenza esterna


P2.3 Definizione obiettivi specifici e linee d’azione e costruzione delle alternative

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6.0 Il processo di partecipazione integrato nel piano o programma

6.1 La Convenzione di Aarhus del 2/06/1998 ratificata con Legge 108/2001, la direttiva 2003/4/CE, il D.Lgs. 19/08/2005, n. 195 R (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale) e la direttiva 2003/35/CE mettono in risalto la necessità della partecipazione del pubblico e, in modo più specifico, il Protocollo UNECE sulla Valutazione Ambientale Strategica prevede l’allargamento della partecipazione del pubblico a tutto il processo di pianificazione-programmazione. Attualmente la partecipazione del pubblico nella pianificazione programmazione tende a essere concentrata unicamente nella fase di consultazione sul P/P , con scarse possibilità di interazione. In realtà la diversità dei metodi di partecipazione non è regolata, così che la loro applicazione dipende dalla volontà politica dell’organismo che sviluppa il P/P.

6.2 Perché i processi di partecipazione nell’ambito della VAS abbiano successo e producano risultati significativi, il pubblico, non solo i singoli cittadini ma anche associazioni e categorie di settore, è opportuno sia coinvolto in corrispondenza di diversi momenti del processo, ciascuno con una propria finalità. Tali momenti devono essere ben programmati lungo tutte le fasi, utilizzando gli strumenti più efficaci e devono disporre delle risorse economiche e organizzative nece

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7.0 Raccordo con altre procedure (disposizioni)

7.1 La VAS si applica a P/P per i quali l’obbligo risulta contemporaneamente dalle seguenti normative comunitarie: direttiva 2001/42/CE del 27/06/2001, direttiva 85/337/CEE del 27/06/1985, direttiva 97/11/CE del 03/03/1997, direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE;

7.2 Per i P/P che interessano S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE si applicano le disposizioni seguenti:

a) in presenza di P/P soggetti a verifica di esclusione in sede di conferenza di verifica

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8.0 Sistema informativo lombardo valutazione ambientale piani e programmi

8.1 È costituito, nell’ambito del Sistema informativo territoriale integrato, il Sistema informativo lombardo valutazione ambientale di piani e programmi, volto a perseguire le seguenti finalità:

- costituire il porta

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Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
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Art. 1 - Obiettivi

La presente direttiva ha l’obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell’a

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Art. 2 - Definizioni

Ai fini della presente direttiva:

a) per «piani e programmi» s’intendono i piani e i programmi, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche

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Art. 3 - Ambito d’applicazione

1. I piani e i programmi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, che possono avere effetti significativi sull’ambiente, sono soggetti ad una valutazione ambientale ai sensi degli articoli da 4 a 9.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che d

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Art. 4 - Obblighi generali

1. La valutazione ambientale di cui all’art. 3 deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla s

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Art. 5 - Rapporto ambientale

1. Nel caso in cui sia necessaria una valutazione ambientale ai sensi dell’art. 3, paragrafo l, deve essere redatto un rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull’ambiente nonché le ragionevoli

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Art. 6 - Consultazioni

1. La proposta di piano o di programma ed il rapporto ambientale redatto a norma dell’art. 5 devono essere messi a disposizione delle autorità di cui al paragrafo 3 del presente articolo e del pubblico.

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Art. 7 - Consultazioni transfrontaliere

1. Qualora uno Stato membro ritenga che l’attuazione di un piano o di un programma in fase di preparazione sul suo territorio possa avere effetti significativi sull’ambiente di un altro Stato membro, o qualora lo richieda uno Stato membro che potrebbe essere interessato in misura significativa, lo Stato membro sul cui territorio

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Art. 8 - Iter decisionale

1. In fase di preparazione del piano o del programma e prima della sua adozione o dell’avvio de

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Art. 9 - Informazioni circa la decisione

1. Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le autorità di cui all’art. 6, paragrafo 3, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ai sensi dell’art. 7 ne siano informati e che

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Art. 10 - Monitoraggio

1. Gli Stati membri controllano gli effetti ambientali significativi dell’attuazione dei piani

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Art. 11 - Relazione con le altre disposizioni della normativa comunitaria

1. La valutazione ambientale effettuata ai sensi della presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni della direttiva 85/337/CEE e qualsiasi altra

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Art. 12 - Informazioni, relazioni e riesame

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull’esperienza maturata nell’applicazione della presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che le relazioni ambientali siano di qualità sufficiente a soddisfa

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Art. 13 - Attuazione della direttiva

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 21/07/2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

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Art. 14 - Entrata in vigore

1. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione della Gazzetta Ufficiale delle

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Art. 15 - Destinatari

1. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

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Allegato I - Informazioni di cui all’art. 5 della Direttiva 2001/42/CE

Le informazioni da fornire ai sensi dell’art. 5, sono:

a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi;

b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione probabile senza l’attuazione del piano o del programma;

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Allegato II - Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’art. 3 della Direttiva 2001/42/CE

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività. o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;

- in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicam

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